L’omesso esame di un fatto non integra motivo revocatorio
11 Novembre 2016
L'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, deve sostanziarsi in un'affermazione, positiva o negativa, di un fatto in contrasto con le evidenza di causa. Pertanto, ove il giudice abbia semplicemente ignorato un fatto, omettendo di esaminarne la prova, può configurarsi un vizio di motivazione e non il vizio revocatorio. |