TARSU dovuta a prescindere dall'effettiva fruizione del servizio

La Redazione
11 Novembre 2016

In tema di esenzione dall'imposizione TARSU, non sono ricollegabili a condizioni di "obiettiva" impossibilità di utilizzo dell'immobile la volontà dell'utente piuttosto che esigenze del tutto soggettive dello stesso, e neppure al mancato utilizzo di fatto del locale o dell'area.

In tema di rifiuti solidi urbani l'art. 66 del D.Lgs. n. 507/1993, considera una riduzione dell'imposizione per le situazioni che obiettivamente possono comportare un minore utilizzo del servizio, ad esempio in base alla stagionalità. I giudici della Corte nel caso oggetto di disamina ricordano però che la tassa in questione è dovuta per effetto dell'occupazione o della detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, fatta eccezione:

  • per le aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni;
  • per i locali e le aree che, per la loro natura o il particolare uso cui sono stabilmente destinate non possono produrre rifiuti.

Nello specifico la società contribuente lamentava l'avviso di pagamento TARSU ricevuto dal comune, la CTR aveva confermato la decisione presa dalla CTP, sostenendo in particolare che per il periodo di chiusura stagionale l'imposta non era dovuta per carenza del presupposto impositivo, ai sensi dell'art. 62, comma 2 del D.Lgs. n. 507/1993 che espressamente dichiara non soggetti a tassazione i locali e le aree risultanti in oggettive condizioni di inutilizzabilità.

Il Comune ricorre in Cassazione sostenendo l'erroneità nel ritenere che la chiusura stagionale della società contribuente (albergo) fosse incompatibile con la produzione di rifiuti solidi urbani, oltreché alla mancata prova della cessazione stagionale dell'attività.

I Giudici della Suprema Corte considerano il ricorso fondato, nello specifico chiariascono che le esclusioni su menzionate non essendo automatiche, giacché la norma in commento, pone una presunzione iuris tantum di produttività, superabile solo dalla prova contraria del detentore dell'area.

Considerando tali affermazioni giunge comprensibile che la decisione presa dai giudici di merito non appare agli occhi dei giudici di legittimità convincente, laddove la CTR ha ritenuto valido concedere al contribuente l'esenzione della TARSU sulla basa della sola circostanza che l'attività alberghiera della contribuente era espletata esclusivamente nei mesi da aprile ad ottobre.

Dalla decisione presa dalla Cassazione si evince però che tale utlima circostanza non appare sufficiente a legittimare l'esenzione dal tributo di cui all'art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993.

In conclusione i giudici, con sentenza n. 22756/2016, sostengono che la tassa è dovuta ove sussista la obiettiva possibilità di usufruire del servizio a prescindere della fruizione, essendo il presupposto del tributo costituito dalla occupazione o conduzione di locali a qualsiasi uso adibiti.

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