Cosa cambierà dal 1° gennaio 2016 in materia di reclamo ex articolo 17-bis? Quali saranno le controversie che vi saranno obbligatoriamente soggette?
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, di riforma del processo tributario, ha modificato sensibilmente la disciplina del reclamo obbligatorio in vigore dal prossimo anno, estendendone l'ambito di applicazione.
Infatti, la novella normativa ha esteso l'obbligo del reclamo preventivo a tutte le controversie di valore non superiore a ventimila euro e, pertanto, anche a quelle che non riguardano gli atti emessi dall'Agenzia delle Entrate, com'è, invece, previsto dalla versione attuale della norma che resterà in vigore fino alla fine di quest'anno.
Pertanto, dal 1° gennaio 2016 occorrerà proporre reclamo anche avverso le cartelle di pagamento emesse dall'Agente della riscossione e, allo stesso tempo, in presenza di atti degli enti locali, sempre che, naturalmente, il valore delle controversie (al netto degli interessi e delle sanzioni, ovvero l'ammontare delle sole sanzioni) risulti inferiore alla soglia di ventimila euro.
Inoltre, la nuova versione della norma ha esteso l'obbligo del reclamo, sempre a decorrere dal prossimo anno, anche agli atti di classamento degli immobili, nonostante si tratti di controversie di valore indeterminabile, in quanto tali escluse dalla procedura attualmente in vigore.