Estinzione della qualità di imprenditore individuale: alcuni chiarimenti
12 Gennaio 2016
Per l'imprenditore individuale non valgono le norme che stabiliscono l'estinzione dell'azienda per le società cancellate dal Registro delle Imprese. A stabilirlo sono i Giudici della Cassazione, con l'ordinanza del 7 gennaio 2016, n. 98. In essa, la Cassazione ha affermato che il manager e la persona fisica che compie l'attività imprenditoriale coincidono, e pertanto l'attività effettiva è subordinata al suo concreto svolgimento o al suo venir meno.
La controversia traeva origine dal caso di un imprenditore individuale che ricorreva contro la sentenza di appello, nella quale era stato respinto il suo reclamo contro la pronuncia che dichiarava il fallimento della sua azienda.
Per i Supremi Giudici, che hanno rigettato il ricorso, il principio secondo il quale “l'iscrizione della cancellazione delle società di capitali e delle cooperative dal Registro delle Imprese, avendo natura costitutiva, estingue le società, anche se sopravvivono rapporti giuridici dell'ente, non è estendibile alle vicende estintive della qualità di imprenditore individuale, il quale non si distingue dalla persona fisica che compie l'attività imprenditoriale, sicché l'inizio e la fine della qualità di imprenditore non sono subordinati alla realizzazione di formalità, ma all'effettivo svolgimento o al reale venir meno dell'attività imprenditoriale”. Inoltre, tale diversità di regime esclude anche l'applicabilità dell'accertamento dell'insolvenza dell'imprenditore individuale: lo stato di insolvenza non è escluso dalla circostanza che l'attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili. In pratica, conta la mera capacità di poter estinguere i debiti. |