La decorrenza del nuovo reclamo

15 Gennaio 2016

In quali casi si applica il nuovo reclamo introdotto dalla riforma del 2016 sul contenzioso tributario? Qual è la decorrenza del nuovo istituto?

In quali casi si applica il nuovo reclamo introdotto dalla riforma del 2016 sul contenzioso tributario? Qual è la decorrenza del nuovo istituto?

Il D.lgs. 24 settembre 2015, n. 156 ha modificato significativamente il testo dell'articolo 17-bis del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 sul contenzioso tributario, introducendo l'iter della mediazione obbligatoria anche nei confronti dei soggetti prima esclusi dalla norma, ossia di Equitalia, degli altri Agenti della riscossione e degli enti locali. Il procedimento continua ad applicarsi limitatamente alle controversie di valore inferiore a 20.000,00 euro tenuto conto dell'imposta, ovvero della sola sanzione iscritta a ruolo, calcolate secondo le modalità previste dall'articolo 12, c. 2, del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

La decorrenza del nuovo istituto è fissata al 1° gennaio 2016, per cui ne restano soggetti tutti i ricorsi notificati dopo tale data; pertanto, avverso un atto che nella vecchia versione della norma risultava escluso dal reclamo (qual è, ad esempio, il caso degli atti emessi da Equitalia), la cui notifica sia avvenuta dopo il 2 novembre 2015 e i cui termini di impugnazione siano risultati “a cavallo” del 31 dicembre 2015, è stato, di fatto, possibile presentare sia il “tradizionale” ricorso, prima del 1° gennaio che il “nuovo” reclamo, dopo tale data.

A decorrere dal 1° gennaio 2016, inoltre, è stata soppressa la necessità che nel ricorso venga inserita anche l'apposita istanza di reclamo prevista dal vecchio testo della norma, in quanto il ricorso produce, di per sé stesso, anche gli effetti di un reclamo, fermo restando che può essere comunque inserita una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa: pertanto, come chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate con la Circolare 29 dicembre 2015, n. 38/E, nelle controversie soggette alla mediazione obbligatoria la proposizione dell'impugnazione produce, oltre agli effetti sostanziali e processuali tipici del ricorso, anche quelli del reclamo/mediazione, il cui iter è introdotto automaticamente con la presentazione del ricorso (paragrafo 1.7.2 della circolare).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.