Attività prestata a favore degli anziani ospiti della comunità alloggio

13 Gennaio 2017

Vorrei conoscere la Vostra opinione riguardo all'IVA applicabile alle prestazioni inerenti la retta delle Comunità alloggio per anziani rese da SRL nei confronti di privati.

Vorrei conoscere la Vostra opinione riguardo all'IVA applicabile alle prestazioni inerenti la retta delle Comunità alloggio per anziani rese da SRL nei confronti di privati.

Al fine di rispondere compiutamente al quesito è opportuno partire da una premessa: ai sensi dell'art. 4, commi 2, n. 1), e 3, del d.P.R. n. 633/1972, sono considerate “in ogni caso” effettuate nell'esercizio di impresa, tra l'altro, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dalle società a responsabilità limitata, anche qualora i destinatari di dette operazioni siano gli stessi soci.

Tale principio va peraltro posto in raffronto con le ipotesi di esenzione da IVA enucleate dall'art. 10 del Testo Unico. Nell'ambito individuato nel quesito rilevano in particolare tre tipologie di attività, che per legge godono dell'esenzione:

  1. prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri, cliniche e case di cura convenzionate, società di mutuo soccorso con personalità giuridica o Onlus, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto;
  2. prestazioni proprie delle case di riposo per anziani, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;
  3. prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, purchè rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica (di cui all'art. 41, L. 23 dicembre 1978, n. 833) oppure da Onlus.

Orbene, la natura giuridica del soggetto che nella fattispecie in esame effettua la prestazione (SRL) comporta l'esclusione della terza ipotesi. La riconducibilità del caso prospettato al primo o al secondo caso dipende da una valutazione da effettuarsi necessariamente sulla base delle caratteristiche della medesima società: laddove il soggetto prestatore dei servizi – a fronte dei quali viene corrisposta la retta – risulti in possesso dei requisiti richiesti per essere configurato “clinica” o “casa di cura convenzionata”, oppure svolga prestazioni “proprie delle case di riposo per anziani”, allora dette attività potranno usufruire dell'esenzione da IVA sulla base del richiamato art. 10 del d.P.R. n. 633/1972.

Nell'ipotesi, viceversa, in cui le prestazioni in esame non possano considerarsi esenti in quanto difetta il presupposto soggettivo, sarà cura dell'interprete individuare la corretta aliquota IVA applicabile. Al riguardo, esclusa l'applicabilità dell'aliquota agevolata del 5 per cento (applicabile esclusivamente alle prestazioni di cui sopra svolte da cooperative sociali e loro consorzi), occorre distinguere in dettaglio la tipologia di attività prestata a favore degli anziani ospiti della comunità alloggio. Segnatamente:

  1. per le prestazioni di “maggiore comfort alberghiero” rese a persone ricoverate in istituti sanitari, è applicabile l'aliquota agevolata del 10 per cento, ai sensi del n. 120) della Tabella A, Parte III, allegata al decreto IVA (numero così modificato dall'art. 10, comma 3, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modifiche dalla L. 22 marzo 1995, n. 85). Sotto questo profilo si dovrà comunque verificare nel caso concreto da un lato se nell'ambito delle prestazioni fornite dalla SRL vi siano attività riconducibili alla nozione di “maggiore comfort alberghiero”, e dall'altro se la Comunità alloggio possa essere considerata, alla luce della normativa vigente, “istituto sanitario”;
  2. per le somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate anche mediante distributori automatici; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande, è applicabile nuovamente l'aliquota agevolata del 10 per cento (n. 121) della Tabella, Parte III, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 6, lettera b), n. 14), D.L. 29 settembre 1997, n. 328, convertito con modifiche dalla L. 29 novembre 1997, n. 410).

Va da sé che, in via residuale, per tutte le attività non ricomprese nelle ipotesi di cui ai precedenti numeri 1. e 2. si dovrà applicare l'aliquota ordinaria del 22 per cento.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.