Sospensione del processo e verifica di pregiudizialità
12 Aprile 2016
L'art. 39 D.Lgs. n. 546/1992 stabilisce che il processo tributario deve essere sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio. Presuppone, dunque, un rapporto di pregiudizialità rigido.
Deve riternersi sempre demandato al Giudice Tributario il potere-dovere di verificare che sussistano gli estremi propri della relazione impeditiva così come delineati dall'art. 39 cit., intesi quali precondizioni all'operatività della sospensione, non potendo darsi corso alla sospensione laddove l'atto oggetto di querela non assuma alcuna rilevanza nel giudizio. (Nella specie, la CTR ha rilevato l'insussistenza di ogni estremo di coerenza quanto a relazione impeditiva ex art. 39 cit. tra querela di falso proposta ed il giudizio fondato sugli avvisi di accertamento di cui la fattura – quale mero atto fiscale – costituisce presupposto). |