Credito IVA: necessario dimostrare l'inerenza dell'immobile all'attività d'impresa

La Redazione
12 Aprile 2016

Con la sentenza n. 6883/2016 i Giudici della Cassazione hanno affermato la necessaria dimostrazione che l'operazione sia inerente all'esercizio effettivo dell'attività di impresa affinché si possa chiedere un credito IVA per l'acquisto di un immobile.

L'imprenditore che voglia avvalersi della detrazione sull'acquisto di un immobile deve provare, sulla scorta di elementi oggettivi, che l'operazione è inerente all'esercizio effettivo dell'attività di impresa, volta a procurargli un guadagno. È il sunto del pensiero dei Giudici della Cassazione, secondo i quali la prova, da fornirsi da parte del contribuente mediante elementi oggettivi, deve riguardare in concreto non solo l'inerenza ma anche la effettiva riconduzione del bene ad una categoria per la quale non vige l'esclusione della detrazione.

“Qualora la strumentalità non risulti immediatamente verificabile – affermano i Giudici nella sentenza dell'8 aprile 2016, n. 6883, con la quale hanno accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro una S.r.l. che aveva acquistato un immobile ad uso abitativo – l'intenzione del soggetto passivo di imposta di utilizzare il bene a fini aziendali deve essere confermata da elementi obiettivi che consentano in concreto di ritenere l'acquisto prodromico all'esercizio effettivo dell'attività di impresa e destinato, almeno in prospettiva a procurargli un lucro”.

Nel caso in esame vigeva il regime dell'esclusione della detrazione perché compiuto da un'impresa che non esercitava in via esclusiva la costruzione di tali tipi di fabbricati. In concreto, i Giudici hanno affermato il seguente principio: “In tema di IVA, l'art. 19-bis, primo comma, lett. i), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, esclude che l'imprenditore possa portare in detrazione l'imposta addebitatagli a titolo di rivalsa dal venditore quando l'operazione sia relativa a fabbricati a destinazione abitativa, salvo che per le imprese che hanno ad oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati; ne consegue che, ove l'operazione non rientri nell'oggetto esclusivo o principa edell'attività, il compratore non ne dovrà dimostrare solo l'inerenza e la strumentalità in base a elementi oggettivi e in concreto [...] ma dovrà dimostrare anche che il bene non rientra più nella categoria dei beni a destinazione abitativa per i quali, in base ad un criterio oggettivo, è prevista l'esclusione della detrazione”.

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