Possibile richiamo al giudicato penale purché non sia acritico
12 Aprile 2016
I Giudici della Corte, con sentenza n. 7102/2016, hanno ricordato che nonostante l'autonomia del processo tributario rispetto a quello penale, il giudice può rilevare l'esistenza di una sentenza penale definitiva in materia di reati fiscali, purchè non ne recepisca acriticamente le conclusioni assolutorie. Dovrà, dunque – "nell'esercizio dei propri poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti – procedere ad un suo apprezzamento del contenuto della decisione, ponendolo a confronto con gli altri elementi di prova acquisiti nel giudizio".
È con tale principio che la Corte respinge il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, la quale lamentava che la CTR avesse recepito acriticamente il risultato del giudizio penale, malgrado l'inapplicabilità "ex abrupto" nel giudizio tributario del decisum del Giudice penale.
I Giudici della Corte ricordano che l'efficacia vincolante del giudicato penale di assoluzione del legale rappresentante della società contribuente, per insussistenza del reato di esposizione di elementi passivi fittizi mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, non opera automaticamente per i fatti relativi alla correlata azione di accertamento fiscale nei confronti della società, in quanto vigono sia limitazioni della prova e, dall'altro, possono valere anche presunzioni inidonee a fondare una pronuncia penale di condanna.
La CTR, evidenziano dalla Corte, non ha in realtà attribuito efficacia di giudicato al giudicato penale, ma ha operato un richiamo sia alle conclusioni espresse dai giudici della CTP (per la totale assenza di prova circa la inesistenza delle operazioni fatturate) sia al giudicato penale di assoluzione del legale rappresentante della società. Dunque è chiaro, secondo i giudici di legittimità, che il richiamo al giudicato penale non si risolve in un acritico rinvio ed i giudici di appello non si sono limitati a trasporre automaticamente la formula assolutoria piena. Pare altrettanto evidente che ci sia stata una valutazione degli elementi probatori sottoposti al loro esame, così da escludere la pretesa vantata dal Fisco in considerazione delle prove inidonee offerte dall' Amministrazione finanziaria.
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