Non è imprenditore edile quel contribuente che cede tre immobili in un anno

La Redazione
12 Aprile 2017

I giudici della Suprema Corte, con l'ordinanza del 6 aprile 2017 n. 8982, hanno chiarito che non può essere considerato come imprenditore edile quel contribuente che, nel corso di un solo anno, vende alcuni immobili.

È possibile considerare come imprenditore edile quel contribuente che, nel corso di un solo anno, vende alcuni immobili? Per la Corte di Cassazione, no. I giudici della Suprema Corte, con l'ordinanza del 6 aprile 2017, n. 8982 hanno accolto il ricorso di un contribuente che si era visto ricevere un atto impositivo dell'Agenzia delle Entrate che chiedeva IRPEF ed IVA in merito alla vendita di tre immobili, come se egli fosse un imprenditore edile.

Il contribuente, in un solo anno, aveva eseguito tre cessioni immobiliari per le quali agli immobili erano state cambiate le destinazioni d'uso; nello stesso anno, inoltre, erano state avviate due attività di ristrutturazione. Questi fatti, da soli, non bastavano per legittimare l'avviso emesso dall'Agenzia delle Entrate, non emergendo alcuna «professionalità abituale» ai fini dell'applicazione delle norme impositrici e procedimentali previste dalle leggi sulle imposte reddituali e sull'IVA.

Per la Cassazione, «la nozione civilistica e quella tributaristica di imprenditore commerciale divergono per un aspetto essenziale, ossia quello della necessità dell'organizzazione, non indispensabile per quello tributario, ai fini del quale è sufficiente la professione abituale dell'attività economica, anche senza l'esclusività della stessa». Serve, dunque, il requisito della professionalità abituale per poter avviare l'accertamento. Motivo per cui i giudici della Corte di Cassazione hanno accolto il ricorso presentato dal contribuente.

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