Condannato il collegio sindacale che omette di controllare l'amministratore

La Redazione
12 Maggio 2016

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19470/2016, ha stabilito che se i membri del collegio sindacale non operano i loro poteri di controllo, in casi di evidente spregiudicatezza finanziaria condotta dall'amministratore della società, la loro condanna è confermata.

Se i membri del collegio sindacale non operano i loro poteri di controllo, in casi di evidente spregiudicatezza finanziaria condotta dall'amministratore della società, la loro condanna è confermata. La Corte di Cassazione, con la sentenza del 10 maggio 2016, n. 19470, ha condannato due sindaci indagati per concorso in bancarotta fraudolenta, coinvolti sia nel fallimento dell'azienda che delle società beneficiate.

Accogliendo il ricorso del Procuratore della Repubblica, presentato contro la precedente sentenza di appello, i Giudici della Cassazione hanno considerato che, in tema di bancarotta, è configurabile il concorso dei componenti del collegio sindacale nei reati commessi dall'amministratore della società anche a titolo di omesso controllo sull'operato di questi o di omessa attivazione dei poteri loro riconosciuti. “Pertanto – hanno osservato i Giudici – sussiste la responsabilità, a titolo di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, del componente del collegio sindacale qualora sussistano puntuali elementi sintomatici, dotati del necessario spessore indiziario, in forza dei quali l'omissione del potere di controllo […] esorbiti dalla dimensione meramente colposa per assurgere al rango di elemento dimostrativo di dolosa partecipazione”.

Il Giudice di merito aveva errato la sua valutazione. La contemporanea presenza degli indagati, in qualità di sindaci, sia nella società fallita che nelle due società beneficiate non poteva essere sottovalutata, secondo i Supremi giudici, per una corretta valutazione della responsabilità penale dei due imputati: “il ruolo concomitante nelle diverse società […] consentiva ai sindaci di comprendere appieno i risvolti problematici di quelle iniziative che anche il giudice del riesame ha definito come “operazioni assai anomale”, mentre non risultano in alcun modo essere stati attivati eventuali poteri di controllo e di denuncia da parte degli indagati”.

Nell'ordinanza impugnata, tuttavia, il Tribunale del riesame aveva sostenuto che per i due indagati potesse rintracciarsi una mera negligenza nell'esercizio delle loro funzioni; tale ragionamento risulta però contraddittorio e non condivisibile, laddove l'evidenza delle “spregiudicate condotte finanziare poste in essere dall'amministratore avrebbe dovuto allertare maggiormente i sindaci nel controllo di gestione dell'amministrazione societaria della fallita”. Pertanto, sono stati confermati i domiciliari a carico dei due indagati.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.