Non basta il mero risparmio d'imposta per configurare un comportamento abusivo
12 Maggio 2016
Nei processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale integra gli estremi del comportamento abusivo quell'operazione economica che, tenuto conto della volontà delle parti implicate nel contesto fattuale e giuridico, ponga quale elemento predominante ed assorbente del negozio lo scopo di ottenere vantaggi fiscali, con la conseguenza che il divieto di comportamenti abusivi non vale più ove quelle operazioni possano spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di risparmi d'imposta: la prova sia del disegno elusivo sia delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo per pervenire a quel risultato fiscale, incombe sull'Amministrazione finanziaria. Grava invece sul contribuente l'onere di allegare la esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti di reale spessore che giustifichino operazioni in quel modo strutturate. (Nella specie, la CTP ha rilevato l'applicabilità della norma antielusiva di cui all'art. 37-bis del d.P.R. n. 600/1973, essendosi verificate simultaneamente tre condizioni:
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