Rivendita sottocosto: è da valutare in base alla situazione reale dell’epoca

La Redazione
12 Maggio 2016

Con la sentenza n. 9199/2016 la Corte di Cassazione afferma che per giudicare una rivendita sottocosto, bisogna che i rilievi facciano riferimento alla situazione economica esistente all'epoca del fatto. Rivendita sottocosto, va valutata in base all'allora situazione aziendale.

Può una rivendita sottocosto passare come scelta dettata dai delicati frangenti economici? Certamente sì, ma deve essere valutata in base alla situazione reale all'epoca della rivendita; altrimenti, il Fisco non può che considerare sospetto un così chiaro esempio di “autolesionismo economico”. È la tesi della Cassazione, nella sentenza del 6 maggio 2016, n. 9199.

Nel caso in esame, una società di navigazione controllata da una Coop (entrambe in liquidazione) acquistava un'imbarcazione ad 87mila euro per sottoporla a refitting, salvo poi rivenderla a 51mila euro dopo l'intervento manutentivo. Il Fisco, però, osservò come tale prezzo fosse inattendibile: secondo le Entrate, il costo globale di acquisto e di manutenzione era di 129mila euro. Dunque, l'Erario recuperava a tassazione il valore reale dell'imbarcazione, evidenziando l'anti-economicità dell'operazione. L'atto veniva impugnato dalla società, sostenendo che in quei momenti sia essa che la controllante si trovavano in un momento di grave crisi economica: motivo che la CTR aveva trovato pertinente, osservando che fosse verosimile che, senza più possibilità operative, la società si fosse disfatta dell'imbarcazione anche sotto costo.

Le Entrate, tuttavia, hanno opposto il loro veto alla decisione della CTR: la sentenza di appello, infatti, non spiegava perché la società avesse perduto ogni possibilità operativa nell'anno in questione; l'Agenzia puntava il dito, infatti, sul momento della rivendita sottocosto, avvenuta nel 2002, mentre l'asserita crisi societaria era avvenuta solo nel 2006.

Osservazioni che hanno trovato il consenso della Suprema Corte. “È vero – hanno osservato i Giudici della Cassazione – che fattori di crisi settoriale e di difficoltà aziendale sono astrattamente idonei, se obiettivamente riscontrati, a giustificare la sussistenza di una situazione “non normale” nell'attività svolta dalla società nell'anno in contestazione […] però la CTR trascura di approfondire, con riferimento specifico alla situazione concreta all'epoca della rivendita, sia le reali difficoltà della capogruppo, sia l'evoluzione del ciclo economico che avrebbe portato solo anni dopo la società contribuente alla liquidazione volontaria e la controllante al tracollo e alla liquidazione coatta amministrativa”. Dunque, per verificare che si sia trattato di una scelta dovuta alle stringenti difficoltà economiche, i rilievi devono essere valutati in merito alla situazione reale all'epoca della rivendita sottocosto; perché, hanno concluso i giudici con una fin troppo aulica perifrasi, “i criteri di prudenza imprenditoriale escludono, secondo la normalità degli umani comportamenti, l'ipotesi di un così spinto autolesionismo aziendale”.

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