Somme erogate sotto forma di benefit, nessuna esenzione se mancano i requisiti

La Redazione
12 Giugno 2017

Se mancano i requisiti, niente esenzione fiscale sulle somme erogate sotto forma di benefit, come da previsioni della Stabilità per il 2016: lo specifica l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 67/E, pubblicata il 9 giugno.

Se mancano i requisiti, niente esenzione fiscale sulle somme erogate sotto forma di benefit, come da previsioni della Stabilità per il 2016: lo specifica l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 67/E, pubblicata il 9 giugno, fornendo delle istruzioni in merito alla compilazione del modello 730/2017 e del modello Redditi PF/2017.

Già con la con la Circolare n. 28/E del 15 giugno 2016, era stato specificato che, qualora il contribuente non abbia i requisiti per fruire del regime agevolato, il sostituto d'imposta debba assoggettare a tassazione ordinaria tutte le somme percepite, incluse quelle ricevute sotto forma di benefit. E, qualora il datore di lavoro abbia riconosciuto al contribuente l'agevolazione fiscale, il contribuente è tenuto a tassare ordinariamente tutte le somme percepite, compresi i benefit, mediante la presentazione della dichiarazione dei redditi.

«Nei modelli dichiarativi – illustra l'Agenzia – sono previsti dei campi distinti per l'indicazione dei compensi per premi di risultato e dei benefit, poiché, nel caso in cui il contribuente scelga in dichiarazione la tassazione ordinaria ritenendola più favorevole, la procedura di liquidazione del 730 (o il software nel caso del modello Redditi) farà confluire nel reddito complessivo solo i compensi, mentre i benefit resteranno detassati. Se, invece, il datore di lavoro ha riconosciuto la detassazione dei benefit in assenza dei requisiti previsti dalla legge, al fine di consentire l'applicazione della tassazione ordinaria su tutte le somme percepite, è necessario aggiungere gli importi erogati sotto forma di benefit alle somme assoggettate ad imposta sostitutiva dal datore di lavoro. In particolare, nel modello 730/2017, l'importo dei benefit, risultante dal punto 573 della Certificazione Unica 2017, va indicato nel quadro C, rigo C4, colonna 3 (denominata “Somme imposta sostitutiva”). Lo stesso importo non va, pertanto, inserito nella successiva colonna 5 (denominata “Benefit”). Va ovviamente barrata la colonna 6 (denominata “Tassazione ordinaria”) del rigo C4, al fine di ricondurre a tassazione ordinaria l'intero importo esposto nella casella denominata “Somme imposta sostitutiva”, comprensivo del benefit».

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