Addizionale provinciale e TIA2: la giurisdizione è tributaria
12 Luglio 2017
Le Sezioni Unite sono state chiamate a pronunciarsi in tema di giurisdizione e, con l'ordinanza n. 17113/2017, hanno dichiarato che in tema di addizionale provinciale (ex art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992) con riferimento alla c.d. TIA2, la giurisdizione va affidata al giudice tributario.
È utile preliminarmente ricordare che le stesse Sezioni Unite (cfr. ordinanza n. 23114/2015) hanno affermato che "spettano alla giurisdizione tributaria le controversie aventi ad oggetto la debenza della tariffa di igiene ambientale, in quanto, tale tariffa non costituisce un'entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della TARSU di cui conserva la qualifica di tributo".
I Giudici tengono a precisare che sia la TIA1 che la TIA2 che la TARI sono tutte caratterizzate dai medesimi presupposti: a) mancanza di nesso diretto tra prestazione e corrispettivo; b) il compenso ricevuto dal prestatore dei servizi non è il controvalore effettivo del servizio prestato al destinatario.
Dunque, ai fini della giurisdizione, l'art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992 ricorda che "appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali, [...] nonché le sovrimposte e le addizionali, [...] comunque irrogate da uffici finanziari".
Alla luce della disamina effettuata dai Supremi Giudici si evince che, la TIA2 ancorché abbia natura privatistica non comporta la modifica della natura della relativa addizionale regionale, fungendo solo da parametro per la quantificazione di tale prestazioni che ha natura di tributo a favore delle Province.
Va, conseguentemente dichiarata la giurisdizione del giudice tributario per l'addizionale provinciale. |