Presentazione del reclamo e natura perentoria dei termini

13 Settembre 2016

Con ordinanza della CTP fu accolta l'istanza di rimessione nei termini di un ricorso avverso un avviso di accertamento non impugnato nei termini. L'Agenzia delle Entrate non intese proporre reclamo entro i successivi dieci giorni chiedendo la revoca dell'ordinanza dinanzi allo stesso Collegio che ha emesso il provvedimento ai sensi dell'art. 178 c.p.c. La citata ordinanza è divenuta definitiva e non più impugnabile?

Con ordinanza della CTP fu accolta l'istanza di rimessione nei termini di un ricorso avverso un avviso di accertamento non impugnato nei termini. L'Agenzia delle Entrate non intese proporre reclamo entro i successivi dieci giorni chiedendo la revoca dell'ordinanza dinanzi allo stesso Collegio che ha emesso il provvedimento ai sensi dell'art. 178 cpc. Si chiede se la citata ordinanza è divenuta definitiva e non più impugnabile.

L'ordinanza è divenuta definitiva e, di conseguenza, non più impugnabile.

Infatti, ai sensi del terzo comma dell'articolo 178 c.p.c., il termine di dieci giorni, previsto per la presentazione del reclamo, ha natura perentoria per espressa previsione di legge.

Pertanto, una volta scaduto il termine, come accaduto nella circostanza posta nel quesito, l'ordinanza pronunciata dalla CTP diviene irrevocabile e, dunque, non più impugnabile, nella specie da parte dell'Agenzia delle Entrate; l'eventuale impugnazione, pertanto, verrebbe dichiarata inammissibile dal giudice, in quanto tardiva.

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