Anche il locatario è soggetto alla TOSAP
12 Settembre 2017
«La titolarità in capo a diverso soggetto delle infrastrutture non esclude l'attualità dell'occupazione del solo pubblico da parte di chi, mediante l'occupazione dell'area sulla quale insistono gli impianti, eserciti la propria attività d'impresa nel proprio esclusivo interesse economico». Così i giudici della Corte di Cassazione con l'ordinanza dell'8 settembre 2017, n. 21018, con la quale hanno respinto il ricorso presentato da una società che aveva impugnato la sentenza d'appello con la quale i giudici territoriali avevano confermato l'avviso di accertamento notificatole per TOSAP relativa all'anno 2007, tassa dovuta per l'occupazione di suolo pubblico realizzata dalla società mediante alcune condutture per la distribuzione del gas.
La società ricorreva affermando di non essere proprietaria degli impianti né titolare della concessione di occupazione di suolo pubblico, ma titolare di un solo diritto personale di godimento in virtù di un contratto di locazione.
La Corte di Cassazione ha però ribattuto che il presupposto impositivo della TOSAP è costituito dalle occupazioni, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio di comuni e province, e irrilevanti sono gli atti di concessione o di autorizzazione relativi all'occupazione, in quanto la tassa colpisce anche le occupazioni senza titolo. In questo modo, ha respinto il ricorso della società confermando le ragioni del Fisco. |