Dichiarazione sostitutiva in ritardo? No al benificio per l'acquisto di beni strumentali nuovi

La Redazione
12 Settembre 2017

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 6 settembre 2017 n. 20812, ha ricordato che il beneficio per l'acquisto di beni strumentali nuovi non è dovuto se il contribuente non ha trasmesso la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente il fatto di non aver goduto di aiuti di Stato entro il termine stabilito.

No al beneficio per l'acquisto di beni strumentali nuovi se il contribuente non ha trasmesso la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente il fatto di non aver goduto di aiuti di Stato entro il termine stabilito. È il parere della Corte di Cassazione con l'ordinanza del 6 settembre 2017, n. 20812.

La società aveva trasmesso nei termini previsti dal D.L. n. 97/2008 il formulario prescritto per ottenere il riconoscimento del credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi ma aveva omesso di presentare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente il fatto di non aver goduto di aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea. La società contribuente non aveva trasmesso la documentazione entro il termine prescritto. Ciò nonostante, la Commissione Tributaria Regionale accoglieva il ricorso della società e dichiarava illegittimo il disconoscimento operato dalle Entrate.

Si legge infatti in ordinanza: «Per i progetti di investimento che, sulla base di atti o documenti aventi data certa, risultavano già avviati prima della data di entrata in vigore del decreto, i soggetti interessati erano tenuti ad inoltrare per via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro trenta giorni dalla data di attivazione della procedura, a pena di decadenza dal contributo, un apposito formulario approvato dal Direttore della predetta agenzia».

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