Acquisti plurimi: spetta l’agevolazione “prima casa” se il nuovo immobile è adibito ad abitazione principale
12 Ottobre 2015
Prima casa e successivo trasferimento di residenza: da sempre sinonimi di complicazioni burocratiche e fiscali. Si ponga il caso esaminato dai Giudici di Cassazione con la sentenza del 7 ottobre 2015, n. 20042: la contribuente che ha acquistato un immobile fruendo dei benefici prima casa, e successivamente ne ha comprato un altro, impegnandosi a ivi trasferire la propria residenza, perde il diritto alle agevolazioni? Esaminiamo il caso. Il primo grado aveva dato ragione alla contribuente, ma la pronuncia di appello aveva ribaltato la situazione. La contribuente ricorreva in Cassazione, portando a suo favore il fatto che aveva provveduto, entro il quinquennio stabilito dalla legge, a comprare un altro immobile da destinare a propria residenza. Ora, il punto sul quale verteva il contenzioso era il seguente: nel periodo compreso tra l'acquisto dell'immobile per il quale si era richiesto il beneficio e l'acquisto del secondo, dove effettivamente la contribuente avrebbe trasferito la residenza, i benefici fiscali legati alla prima casa erano validi, in presenza di un solo “impegno” di trasferimento di residenza? Al quesito ha risposto affermativamente la Cassazione. Osserviamo perché. Secondo la CTR, che faceva leva sull'inosservanza, da parte della contribuente, dell'obbligo di trasferire la propria residenza nel Comune ove è ubicato l'immobile, la richiesta di agevolazioni era da rifiutarsi. Ed ecco l'osservazione dei Giudici della Cassazione: l'impegno verso il fisco a trasferire la residenza costituisce un “elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio richiesto e provvisoriamente concesso dalla legge al momento della registrazione dell'atto, e costituisce un vero e proprio obbligo del contribuente verso il Fisco, il cui mancato assolvimento comporta la decadenza dell'agevolazione, salvo, tuttavia, che ricorra un'ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore”. Il tema viene quindi ricondotto ai plurimi atti di rivendita e di riacquisto di immobili; argomento già più volte trattato dalla giurisprudenza di diritto, e recentemente anche nella sentenza n. 8847/15: in essa, per un caso del tutto analogo a quello ora in esame, i Giudici avevano negato i benefici al contribuente che aveva rivenduto la prima casa acquistata meno di cinque anni prima, acquistandone una nuova che però non era mai stata adibita come abitazione principale: già allora, i Giudici della Suprema Corte avevano affermato che la decadenza non viene meno se il contribuente, entro il quinquennio, adibisce il nuovo immobile ad abitazione principale. Ponendosi su tale scia, anche nel caso in esame i Giudici hanno potuto affermare che “l'agevolazione prevista dalla norma […] può essere mantenuta solo se l'acquisto sia seguito dalla effettiva realizzazione della destinazione dell'immobile acquistato ad abitazione propria, anche in riferimento a ciascuno dei plurimi acquisti che il contribuente possa avere effettuato nell'arco del tempo previsto dalla legge dopo la rivendita dell'immobile originariamente acquistato, in termini tali che per ciascuno degli acquisti intermedi il contribuente sia onerato di dimostrare l'effettiva realizzazione dell'intento, in virtù del concreto trasferimento della propria residenza anagrafica nell'unità abitativa correlata”. E, d'altronde, non potrebbe essere altrimenti, visto che – come ricordano i Giudici – i benefici fiscali sono subordinati al raggiungimento dello scopo per cui vengono concessi. |