Una sola segretaria per rispondere alle telefonate? Esente dall'IRAP

La Redazione
12 Ottobre 2016

Con due ordinanze nn. 20361 e la n. 20368/2016 la Cassazione, continuando sull'onda dei chiarimenti post sezioni unite, ha specificato che il contribuente che si avvale di un solo collaboratore per funzioni meramente esecutive è esente dall'IRAP.

IRAP, continua l'onda lunga della Cassazione sull'autonoma organizzazione: la segretaria che riceve le telefonate non costituisce fondamento per giustificare la presenza del presupposto impositivo. I giudici della Corte, seguendo l'ormai nota sentenza di Sezioni Unite n. 9451/2016, stanno infatti orientando le loro posizioni verso una maggiore clemenza, secondo il principio che avvalersi della collaborazione di un solo soggetto adibito a mansioni di segreteria o meramente esecutive non costituisce presupposto valido per l'assoggettamento all'IRAP.

Lo si osserva con alcune recenti ordinanze del 10 ottobre. Nella n. 20361, i Giudici hanno rigettato il ricorso delle Entrate, ricordando come “una tale forma di collaborazione reca all'attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, generico”. Il contribuente che si era avvalso di una segretaria per rispondere alle telefonate non deve dunque scontare l'IRAP.

Situazione analoga nell'ordinanza n. 20368. Anche in questo caso, i Supremi Giudici hanno ricordato che “in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell'autonoma organizzazione non ricorre quando il contribuente, responsabile dell'organizzazione, si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive”. Nel caso in esame, il contribuente era un medico convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale, che si era avvalso di un collaboratore per la pulizia dell'ambulatorio, l'assistenza infermieristica e la ricezione delle telefonate.

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