Essere un piccolo imprenditore non è un’attenuante per il fallimento

La Redazione
12 Ottobre 2016

La Cassazione, con la sentenza n. 42753/2016, ha ricordato che non ottiene sconti il piccolo imprenditore che ha depositato il ricorso contro la condanna per fallimento, se la procedura è stata avviata prima dell'entrata in vigore della riforma.

Se il ricorso è stato depositato prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 5/2016 non è un'attenuante per il fallimento essere un piccolo imprenditore: la pena di due anni comminata dalla Corte di Appello resta, pertanto, invariata anche se si ricorre in Cassazione. È l'esito della sentenza depositata dalla V Sezione Penale della Cassazione il 10 ottobre 2016, n. 42753.

Secondo il ricorrente – un negoziante che commerciava in prodotti ortofrutticoli – il Giudice di merito avrebbe dovuto valutare che l'imputato poteva essere qualificato come piccolo imprenditore e, pertanto, essere esente dalla dichiarazione di fallimento (come da D.Lgs. n. 5/2016).

A detta della Corte di Cassazione, però, bisogna fare attenzione alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 5/2016: in pratica, le procedure concorsuali e penali avviate prima della data di entrata in vigore di tale norma, seguono ancora le disposizioni della legge previgente. O, per dirla come i Giudici, “i ricorsi per dichiarazione di fallimento e le domande di concordato fallimentare depositate prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 5/2016, nonché le procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla stessa data, sono definiti secondo la legge anteriore”. Caso nel quale rientrava pienamente la controversia in esame.

Decadono dunque le tesi della difesa, secondo la quale la mancata verifica da parte del giudice di secondo grado dell'esistenza dei presupposti di legge per ritenere ascrivibile l'imputato nella qualifica di piccolo imprenditore avrebbero inficiato l'esito della sentenza.

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