Al giudice tributario la cancellazione dell'ipoteca e al giudice ordinario la domanda risarcitoria
12 Ottobre 2016
In tema di giurisdizione, l'art. 19, lettera e) bis, del D.Lgs. n. 546/1992 include l'iscrizione di ipoteca su immobili, di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602/1973, tra gli atti impugnabili davanti al giudice tributario, qualora i crediti garantiti dall'ipoteca abbiano natura tributaria. Nel caso di specie gli attori avevano richiesto davanti al giudice ordinario la condanna di Equitalia alla cancellazione dell'ipoteca, fondata sulla asserita insussistenza del carico esattoriale, l'accertamento della illegittimità o illeceità della relativa iscrizione, stante l'espressa domanda formulata, non costituisce, all'evidenza, "una mera questione pregiudiziale", ma il presupposto o l'antecedente logico giuridico al fine di decidere sulla domanda risarcitoria. Chiaro è – secondo la Corte – che non è contestato che i ruoli sottesi all'ipoteca concernono tutti i tributi con conseguente giurisdizione del giudice tributario – a cui la materia è stata devoluta ai sensi dell'art. 35, comma sexies, D.L. n. 223/2006, conv. con L. n. 248/2006 e 2 e 19 D.Lgs. n. 546/1992, quale ipotesi di giurisdizione esclusiva – in ordine alla domanda di cancellazione dell'ipoteca per l'asserita insussistenza della pretesa tributaria sottostante all'iscrizione ipotecaria.
È invece lasciata al giudice ordinario la decisione sulla condanna alla cancellazione del vincolo (nel caso in cui siano sottesi al gravame crediti tributari). Per quanto rigurada la domanda proposta nei confronti del concessionario per la riscossione dei tributi, avente ad oggetto il comportamento illecito (prospettato come causa del danno lamentato e del risarcimento preteso) appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario poiché attiene ad una posizione di diritto soggettivo, del tutto indipendente dal rapporto tributario.
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