Gli investimenti con quote TFR non rilevano ai fini accertativi
12 Novembre 2015
L'accertamento sintetico fondato sul redditometro è invalidato, se ad essere contestati sono investimenti realizzati con l'erogazione di indennità di fine rapporto: lo sancisce la Cassazione, con l'ordinanza del 10 novembre 2015, n. 22944.
Un contribuente aveva impugnato gli avvisi di accertamento con i quali erano stati rettificati a fini IRPEF i redditi degli anni 2006 e 2007: i suoi ricorsi erano stati accolti dalla CTP e dalla CTR: l'appello aveva accertato che il contribuente aveva documentato come gli investimenti realizzati fossero il frutto di disinvestimenti e di erogazione di somme per indennità di fine rapporto, quasi totalmente esenti da imposta o assoggettate a ritenuta alla fonte. Insomma, a fini di causa, non era necessaria una prova rigorosa della destinazione di tali disponibilità.
Ciò è parso conforme anche per la Cassazione, che ha rigettato il ricorso dell'Agenzia: “l'accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta; tuttavia la citata disposizione prevede anche che l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione”. Anche se non prevede esplicitamente la prova che questi ulteriori redditi siano stati utilizzati per coprire spese contestate, la norma chiede che venga fornita una prova documentale sulle circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere. Tale prova, secondo i Giudici della Cassazione, non è particolarmente onerosa, e si può fornire anche solo con l'esibizione degli estratti conto. |