Notifica tramite PEC
12 Novembre 2015
Quando è consentita la notifica degli atti fiscali a mezzo della posta elettronica certificata (p.e.c.)?
L'uso della posta elettronica certificata (p.e.c.) è, attualmente, consentito ai soli Agenti della riscossione che notifichino le cartelle e le intimazioni di pagamento.
Infatti, l'articolo 26 del D.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 prevede che la notifica delle cartelle possa avvenire all'indirizzo p.e.c. risultante dagli elenchi previsti per legge, i quali, nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonchè di professionisti iscritti in albi o elenchi, sono contenuti nell'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).
Allo stesso modo, l'articolo 50 del decreto estende la modalità di notifica a mezzo p.e.c. anche alle intimazioni di pagamento, che, com'è noto, devono obbligatoriamente precedere l'avvio dell'esecuzione forzata nel caso sia trascorso più di un anno dalla notifica della cartella. Al di fuori di queste ipotesi, dunque, non è, ad oggi, consentita la notifica di altri atti fiscali.
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