Per fruire dei benefici prima casa non c’è alcun obbligo di contraddittorio

La Redazione
12 Dicembre 2016

Con l'ordinanza della Corte di Cassazione i giudici hanno affermato che non c'è nessun obbligo di contraddittorio preventivo in caso di contestazioni al bonus prima casa. L'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito.

In caso di contestazioni sulla legittimità del bonus prima casa, con l'emanazione di avvisi di liquidazione per il recupero a tassazione della differenza tra l'aliquota ordinaria e quella agevolata, non serve il contraddittorio. Lo dicono i giudici della Corte di Cassazione con l'ordinanza del 5 dicembre 2016 n. 24831, con la quale hanno accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate.

Il Fisco, infatti, lamentava che i Giudici di appello, nell'accogliere il gravame della parte contribuente, avessero sostenuto la fondatezza dell'illegittimità degli avvisi di liquidazione in quanto erano stati emessi senza consentire al contribuente la possibilità di un contraddittorio preventivo.

La censura dell'Agenzia delle Entrate è parsa fondata ai Giudici della Corte: “Differentemente dal Diritto dell'Unione Europea – hanno infatti sostenuto – il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all'Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto. L'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito”. Per la fruizione dei benefici prima casa, in sostanza, non c'è obbligo alcun di contraddittorio.

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