Le novità della manovra finanziaria
12 Dicembre 2016
La manovra finanziaria definitivamente approvata in Senato, lo scorso 7 dicembre, contiene due importanti misure rivolte agli imprenditori individuali e alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria. Si tratta della nuova introduzione dell'imposta sul reddito d'impresa (IRI) e dell'estensione della disciplina dell'ACE.
La prima delle due novità è volta a incentivare il reinvestimento degli utili all'interno delle piccole e medie imprese, al fine di agevolare la crescita e lo sviluppo delle attività produttive. La nuova imposta, da calcolare sugli utili trattenuti presso l'impresa, prevede che il reddito d'impresa dei citati soggetti, che adottano il regime di contabilità ordinaria, è escluso dalla formazione del reddito complessivo ed è assoggettato a tassazione separata (a titolo di IRI) con l'aliquota IRES che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, è pari al 24%. L'opzione per l'applicazione dell'IRI, quinquennale e rinnovabile, dovrà essere effettuata in sede di dichiarazione dei redditi.
Sul fronte dell'ACE, la Legge di Bilancio oltre a estenderne l'applicazione nei confronti delle persone fisiche, delle società in nome collettivo e quelle in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, ne modifica profondamente la disciplina. In particolare, la manovra riduce l'aliquota percentuale utilizzata per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio: dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, detta aliquota sarà pari al 2,7%, mentre per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 è fissata al 2,3%. |