Coltivatori diretti in zone montane: l'onore probatorio circa la qualifica è essenziale per usufruire delle agevolazioni

La Redazione
13 Gennaio 2016

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 228/2016, ha sostenuto che per mantenere i benefici spettanti alla categoria dei coltivatori diretti, il contribuente deve dimostrare con qualunque mezzo la prova della sua attività.

Se non si assolve l'onere probatorio circa la qualifica di coltivatore diretto, non possono essere vantati diritti sul mantenimento dei benefici previsti per tale categoria di contribuenti in zone montane: a specificarlo è la Corte di Cassazione, nella recente ordinanza dell'11 gennaio 2016, n. 228.

Il contribuente si era visto revocare i benefici di cui al'art. 9 del D.P.R. n. 601/1973, in merito alla imposta locale sui redditi, che, nei territori montani, può essere ridotta alla metà per i redditi dominicale e agrario. La CTR ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, contro la sentenza di primo grado che accoglieva le richieste del contribuente, il quale propose ricorso in Cassazione.

La Corte definì che “ai fini dell'applicazione delle agevolazioni tributarie per i territori montani previste dall' art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, l'acquirente deve rivestire la qualità di coltivatore diretto, senza che sia necessaria l'esclusività o la prevalenza di tale attività rispetto alle altre eventualmente esercitate che, quindi, restano irrilevanti a meno che da esse non si ricavi, sotto il profilo probatorio, l'impossibilità della coltivazione del fondo”. In che modo il contribuente può fornire la prova della sua attività di coltivatore diretto? Con ogni mezzo – specificano i Giudici – ed il relativo accertamento costituisce una valutazione di fatto riservata al giudice del merito.

La decisione impugnata era conforme a tali principi, in quanto aveva accolto l'appello presentato dall'Agenzia delle Entrate poiché il contribuente non aveva assolto l'onere probatorio circa la qualifica di coltivatore diretto, basando invece la propria difesa con argomentazioni generiche circa l'iscrizione previdenziale all'INPS.

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