Nulla l'ipoteca in assenza di contraddittorio preventivo
13 Gennaio 2016
L'oggetto della sentenza della Cassazione n. 259/2016 riguarda la legittimità o meno dell'iscrizione ipotecaria non preceduta da contraddittorio. In tale sede i Giudici hanno affermato, riprendendo un filone giurisprudenziale già noto (cfr. Cass. civ., ss.uu., 18 settembre 2014, n. 19668), che l'Amministrazione, prima di iscrivere ipoteca ai sensi dell'art. 77, D.P.R. n. 602/1973, deve comunicare al contribuente la determinazione di procedere alla predetta iscrizione, concedendo a quest'ultimo un termine - che, per coerenza con altre analoghe previsioni normative presenti nel sistema, può essere fissato in trenta giorni - affinché possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provvedere al pagamento del dovuto. Nel caso di specie il contribuente ricorre avverso la sentenza della CTR, che affermava la legittimità dell'iscrizione di ipoteca ex art. 77 D.P.R. n. 602/1973 seppur non preceduta dall'invito al pagamento di cui all'art. 50 del medesimo D.P.R.
La Suprema Corte accoglie il ricorso del contribuente affermando la nullità dell'iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente, in ragione della violazione dell'obbligo che incombe sull'Amministrazione di attivare il "contraddittorio procedimentale" per tutti quei provvedimenti che incidono negativamente sulla sfera dei diritti e interessi patrimoniali del contribuente medesimo. |