L’accatastamento dell’immobile non preclude la detraibilità dell’IVA

La Redazione
13 Gennaio 2017

L'accatastamento dell'immobile tra quelli a destinazione abitativa non preclude la detraibilità dell'IVA relativa alle spese sostenute per il suo acquisto o la sua manutenzione e ristrutturazione. Questo quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 26748/2016.

Se un imprenditore acquista un immobile per fini aziendali, può detrarre l'IVA anche se esso viene classificato come ad uso abitativo. È quanto affermano i giudici della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza del 22 dicembre 2016, n. 26748, con la quale hanno respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate avverso una contribuente che svolgeva l'attività di affittacamere.

La cittadina aveva acquistato un immobile da ristrutturare in comunione con un'altra persona, chiedendo a rimborso il credito IVA scaturente dalle operazioni imponibili di ristrutturazione dell'immobile per adeguarlo a struttura ricettiva. L'Agenza aveva sospeso e poi negato il rimborso, in quanto non erano state ottenute le autorizzazioni comunali per l'attività di affittacamere. In pratica, secondo le Entrate, la detrazione non è ammessa per l'acquisto di fabbricati o di loro porzioni con destinazione abitativa.

La Cassazione non è stata d'accordo con l'Agenzia. Infatti, il diritto alla detrazione dell'IVA non può essere negato basandosi sull'astratta classificazione catastale dell'immobile ad uso abitativo: si deve invece valutare la destinazione dell'attività di impresa. Infatti, «l'accatastamento dell'immobile tra quelli a destinazione abitativa non preclude la detraibilità dell'IVA relativa alle spese sostenute per il suo acquisto o la sua manutenzione e ristrutturazione se, avuto riguardo all'utilizzo concreto dell'immobile, anche solo prospettico, è possibile dimostrare, sulla base di elementi oggettivi, che il medesimo è inerente all'esercizio effettivo dell'attività di impresa».

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