Allegazione dei fatti non specificatamente contestati ed esonero dall'onere della prova
13 Febbraio 2017
Salvi i casi previsti dalla Legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. Pertanto, la parte che non allega i fatti non specificatamente contestati viene esonerata dal relativo onere della prova, in quanto la non specifica contestazione viene considerata un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, posto che in questo caso l'atteggiamento difensivo delle parti sottrae il fatto medesimo dall'ambito degli accertamenti richiesti. |