Notifica via PEC degli atti di riscossione. Criticità
13 Marzo 2017
Notifica sottoscritta digitalmente
La notifica tramite posta elettronica certificata (PEC*) delle cartelle esattoriali di pagamento (con facoltà di opzione per Equitalia, rispetto alla tradizionale procedura codicistica) è stata introdotta in via sperimentale (in alcune regioni, segnatamente per le società di persone e di capitali) dall'art. 38, D.L. n. 78/2010, partendo da quelle notificande il 31 maggio 2010. Con la novella introdotta dall'art. 14, c.1, D.lgs. n. 159/2015 - attuativo della delega fiscale - all'art. 26, c. 2, d.P.R. n. 602/1973, a partire dalle cartelle notificande il 1° giugno 2016, per imprese individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi, tale procedura è diventata obbligatoria all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC**), consentendo all'Agente della riscossione la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Per le persone fisiche è rimasta la preesistente facoltà di opzione di Equitalia, a meno che costoro non comunichino irrevocabilmente di scegliere la nuova procedura telematica, vincolando Equitalia ad una notifica pec per tutte le cartelle esattoriali*** di pagamento loro notificande “all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all'Agente della Riscossione all'indirizzo di posta elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle Pubbliche Amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82”.
Recente giurisprudenza di merito
La Commissione tributaria provinciale di Lecce (Sentenza n. 611/2/2016), tuttavia, ritenne “nullo il ruolo portato dalla cartella di pagamento” – notificata al ricorrente telematicamente – perché con “il sistema pec in realtà non viene inoltrato il documento informatico, ma la copia (informatica) del documento cartaceo”; in effetti, “il destinatario riceve solo la copia (informatica) dell'atto e tale copia senza una attestazione di conformità apposta da soggetti all'uopo abilitati a norma del c.c. non può assumere alcuna valenza giuridica perché non garantisce il fatto che il documento inoltrato sia identico in tutto il suo contenuto al documento originale”. Inoltre, “il sistema pec non garantisce che il documento sia stato consegnato al destinatario. Infatti il gestore del sistema garantisce soltanto la disponibilità del documento nella casella di posta elettronica del destinatario e ciò prescinde da ogni possibile verifica della effettiva apertura e lettura del messaggio.” … “Rispetto al sistema “raccomandata”, la pec lascia incerto l'esito della sua ricezione oltre che la data di effettiva avvenuta conoscenza del messaggio, alterando il dies a quo per eventuali contestazioni successive.”
Anche per la Commissione tributaria provinciale di Napoli (ordinanza n. 1817/28/2016) sussistevano “ragionevoli perplessità circa la validità della notificazione”, relativamente alla prova della effettiva consegna-ricezione dell'atto al destinatario (a differenza della tradizionale notifica codicistica, dove prova della ricezione è l'attestazione dell'ufficiale giudiziario, del messo notificatore o del postino, in quanto pubblici ufficiali (art. 357 c.p. Nozione del pubblico ufficiale: 1) Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa; 2) Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi) atti a dare fede privilegiata alle proprie attestazioni) ed alla prova che la copia telematicamente notificata sia identica all'originale del documento rimasto all'autorità emittente (Equitalia). Con successiva diversa sentenza n. 19498/28/2016, la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, affrontava il tema della prova della notifica via pec della cartella esattoriale; all'eccezione di parte privata sul difetto di notifica della cartella, Equitalia provvedeva a depositare stampa delle ricevute informatiche di accettazione e consegna del messaggio di posta certificata indirizzato alla casella di PEC del contribuente destinatario. In sentenza la citata CTP rileva la mancanza di una regola di raccordo tra l'art. 6, d.P.R. n. 68/2005 e il D.Lgs. n. 546/1992, ovvero l'indicazione delle modalità con le quali dare prova della avvenuta notifica telematica della cartella o della acquisizione dei file rilasciati dal gestore di posta elettronica certificata. Il Collegio procedeva dall'art. 23, c. 2, Codice dell'Amministrazione Digitale, secondo il quale “le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico”; pertanto, la mancata contestazione (l'art. 23, c. 3, D.lgs. n. 546/1992 è compatibile con il principio di non contestazione, deducibile dagli art. 167, 416, 186-bis, nonchè 115 c.p.c., trattandosi di un principio generale applicabile anche al processo tributario in forza del rinvio dinamico di cui all'art. 1, c. 2, D.lgs. n. 546/1992.) della conformità della copia esibita agli originali documenti informatici, rende valida la prova della notifica via pec della cartella esattoriale attraverso la produzione delle “stampe” delle ricevute pec di accettazione e di avvenuta consegna.
Le due citate pronunce della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli declinano lo stesso principio di diritto: la prova giudiziaria dell'avvenuta notifica via pec può essere data dall'attestazione di conformità copia-originale resa da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 23, c.1, D.lgs. n. 82/2005) o dalla mancata contestazione del destinatario-contribuente (art. 23, c. 2, D.lgs. n. 82/2005). Sul punto così motiva la sentenza: «Nel caso della notificazione a mezzo posta l'avvenuta notificazione viene provata attraverso l'esibizione dell'avviso di ricevimento compilato dall'agente postale. Nel caso, invece, della posta elettronica certificata la prova della notificazione (pur se non sino a querela di falso ma sino a prova contraria, come affermato dalla recente sentenza n. 15035 del 21 luglio 2016 della prima sezione civile della Corte di Cassazione) è assolta dai due messaggi elettronici previsti dall'art. 6 del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 (regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata a norma dell'art. 27 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3)…”.
Per ultima, in data 10 febbraio 2017 la Commissione tributaria provinciale di Savona depositava propria sentenza n. 100/1/2017 con la quale «annulla l'intimazione di pagamento per nullità della notifica». Tale nullità, come eccepito dal ricorrente, è dovuta all'inidoneità del sistema di posta elettronica certificata adottato, a garantire la corrispondenza fra la copia informatica estratta ed allegata alla PEC con l'atto originale, come affermato nella relazione tecnica prodotta dallo stesso ricorrente: “dall'esame dei documenti inviati via PEC da Equitalia Nord S.p.A., scrupolosamente analizzati, si conclude che gli stessi sono del tutto carenti di quelle procedure atte a garantirne la genuina paternità, nonché mancanti della firma informatica e/o digitale, e non rispondenti ai criteri di univocità ed immodificabilità, per cui non garantiscono il valore di certezza e di corrispondenza, peraltro confortato dall'attestazione di conformità, del tutto assente, invece previsti indefettibilmente dalle disposizioni normative sopra richiamate” … “Stante le conclusioni della relazione tecnica, verso la quale Equitalia nulla eccepisce, si ritiene di annullare intimazione di pagamento per nullità della notifica”. Anche in questo caso, quindi, il principio di non contestazione si rivela risolutivo della questione.
In particolare, la Relazione tecnica “sulla validità delle cartelle esattoriali notificate a mezzo Pec - valore del documento digitale e/o informatico” assunta dal collegio a fondamento della propria deliberazione, si è pronunciata sul quesito: "Dica il C.T.P., analizzati i dati informatici forniti relativi ad avviso di pagamento trasmesso a mezzo PEC se gli stessi, garantiscono prova certa, contenendo in sé tutti i requisiti fondamentali a garantirne la genuinità degli stessi e validità, ed in particolare se il file pdf allegato alla pec. abbia caratteristiche di documento informatico, documento informatico sottoscritto con firma elettronica o sia copia digitalizzata di documenti analogici“, così: “il file pdf allegato alla pec inviata da procedurecoattive.sv@pec.equitalianord.it a xxxxxxxx@pec.aruba.it in data 24 marzo 2016 ore 19.20 …, risulta innanzitutto evidente che il documento allegato è il risultato dì digitalizzazione a mezzo scansione di un documento cartaceo. Tuttavia lo stesso non può aver alcun valore legale in quanto sfornito dei requisiti previsti dall'art. 22 D.lgs. n. 82/2005, e cioè non è firmato digitalmente e non risulta alcuna attestazione di conformità all'originale cartaceo”.
Precisa, infine che, “dai dati sopra raffigurati vediamo che il documento è stato creato in data 24 marzo 2016 alle ore 19,15, mediante il programma Adobe XMP, che è l'applicazione per generare un formato con estensione .PDF da un documento preesistente e quindi non nativo. La conferma di ciò sia ha dal semplice esame visivo, da cui emerge ictu oculi he ci troviamo di fronte ad una scansione di un documento cartaceo (tale circostanza risulta ancora più evidente dall'apposizione della data a mezzo di un timbro "manuale"). Ma si ribadisce che la scansione non è validata da una firma informatica e/o digitale né da una attestazione di conformità, di talché il documento non ha i requisiti per poter essere considerato aver valore legale e probatorio”.
In conclusione, “dall'esame dei documenti inviati via PEC da Equitalia Nord spa, scrupolosamente analizzati, alla luce di quanto esposto, si conclude che gli stessi sono del tutto carenti di tutte quelle procedure atte a garantirne, la genuina paternità, nonché mancanti di firma informatica e/o digitale, e non rispondenti a criteri di univocità ed immodificabilità, per cui non garantiscono il valore di certezza e corrispondenza, peraltro neanche confortato dall'attestazione di conformità, del tutto assente, invece previsti indefettibilmente dalla disposizioni normative sopra richiamate”.
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