Nessun obbligo di costituzione per l'Ufficio

La Redazione
13 Aprile 2016

Nel processo tributario, il ricorrente è "attore" improprio perché non agisce per azionare un suo diritto ma per contrastare l'esercizio di altrui diritto di credito.

Nel processo tributario, il ricorrente è "attore" improprio perché non agisce per azionare un suo diritto ma per contrastare l'esercizio di altrui diritto di credito già azionato con l'avviso che quindi "provoca" il contribuente: tale stato di cose determina che il "principio di non contestazione" opera solo a favore dell'Ufficio in quanto esso "accerta" ed è il ricorrente che "contesta", cioè si oppone. Se il ricorrente non si oppone significa che accetta.

L'Ufficio, al contrario, ha già "contestato" l' evasione fiscale quindi, in veste eventuale di convenuto sostanziale perché chiamato in giudizio dal ricorrente, non è affatto tenuto a ripetere in giudizio la medesime contestazioni già fatte con l'avviso di accertamento. Dunque l'Ufficio non ha il dovere di replicare ai motivi di ricorso, così come non è tenuto a costituirsi in giudizio.

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