Sentenza priva di sottoscrizione: nullità sanabile o insanabile?
13 Aprile 2017
Con modifica dell'orientamento giurisprudenziale, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 9440/2017, ha affermato il principio secondo cui: "la sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale priva di una delle due sottoscrizioni è affetta da nullità sanabile ai sensi dell'art. 161, primo comma, c.p.c.".
Nella vicenda presa in esame viene ricordato il precendente giurisprudenziale sul tema e, in particolare, si ricorda che la sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale e sottoscritta solo dal presidente o dall'estensore, rendeva la predetta sentenza viziata da nullità insanabile ex art. 161, c.p.c. che poteva essere fatta valere anche in sede di giudizio di cassazione e, ove non allegata dalla parte, rilevata anche d'ufficio dalla Corte, con annullamento del provvedimento impugnato e rimessione della causa al medesimo organo giudicante che aveva adottato la decisione priva di sottoscrizione.
Ora, dalla Cassazione si assiste ad un cambio di prospettive ritenendo invece la nullità sanabile; la sottoscrizione del presidente del collegio o del relatore che risulti essere insufficiente e non mancante, la cui solo ricorrenza comporta la non riconducibilità dell'atto al giudice, invece una diversa interpretazione – che accomuni le due ipotesi con applicazione dell'art. 161, seconda comma, c.p.c. – deve ritenersi lesiva dei principi del giusto processo e della ragionevole durata.
Nel caso di specie la sentenza impugnata è stata sottoscritta esclusivamente dal giudice estensore, ma non dal presidente del collegio, con la conseguenza che la sentenza diventa nulla. |