Invalida la dichiarazione integrativa presentata post operazioni di verifica

La Redazione
13 Giugno 2016

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11934 depositata il 10 giugno scorso, hanno ricordato che l'inizio delle operazioni di verifica costituisce causa ostativa alla presentazione della dichiarazione integrativa.

È invalida la dichiarazione integrativa di cui all'art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322/1998, presentata dopo l'inizio dell'attività di verifica. I Supremi Giudici, con sentenza n. 11934/2016, hanno ricordato che la contestazione della violazione, ma anche l'inizio delle operazioni costituisce causa ostativa alla presentazione della dichiarazione integrativa prevista dalla norma menzionata, in quanto in tal caso la correzione si risolverebbe in uno strumento elusivo delle sanzioni previste dal legislatore per l'inosservanza delle prescrizioni relative alla compilazione delle dichiarazione dei redditi.

Il motivo scaturente della controversia in esame è stata la richiesta per il recupero di costi ritenuti indeducibili dalle Entrate, ai sensi dell'art. 76, commi 7-bis e 7-ter del TUIR, in quanto relativi ad operazioni poste in essere con un paese black list, senza che questi fossero stati indicati separatamente in dichiarazione. I giudici di secondo grado confermavano l'invalidità in primis della dichiarazione proprio perchè presentata dopo l'inizio dell'attività di accertamento (quando la società contribuente era stata messa al corrente dell'inzio dell'attività ispettiva).

I Giudici della Corte ritengono che la questione esaminata – in cui l'inosservanza dell'onere dell'indicazione separata dei costi deducibili ha impedito il perfezionamento della stessa fattispecie costitutiva del diritto alla deduzione di tali spese – è del tutto diversa dalle situazioni contemplate dall'art. 2 cit., poichè l'intervento emendativo non ha la funzione di rideterminare correttamente componenti reddituali positivi o negativi omessi od errati, ma è volto a costituire ex novo un diritto prima inesistente (di cui il contribuente non era già titolare). Per tali ragioni i Giudici di legittimità cassano il motivo impugnato dalla società contribuente.

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