Tassazione al 12,5% per i fondi previdenziali integrativi

La Redazione
13 Giugno 2016

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11941/2016, ha confermato che sul tema dei fondi previdenziali integrativi si deve applicare la tassazione nella misura del 12,5% ai sensi dell'art. 6 del L. 482/1985.

In tema di fondi previdenziali integrativi, possono essere tassate in maniera analoga al trattamento di fine rapporto "esclusivamente le somme liquidate a titolo di capitale", in quanto originano dai contributi versati e che trovano dunque la loro causa nel rapporto di lavoro trattandosi di redditi comunque dipendenti da quel rapporto, mentre alle somme residue, c.d. "rendimento di polizza", si deve applicare la tassazione nella misura del 12,5% ai sensi dell'art. 6 del L. 482/1985. È questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11941/2016.

Il contribuente si vedeva destinatario di un'istanza di rimborso IRPEF in ordine all'aliquota applicata al capitale maturato a seguito di pensione integrativa. Tale prelievo – secondo lo stesso contribuente – era illegittimo in quanto la prestazione non avrebbe dovuto essere assoggettata a ritenuta, o quanto meno avrebbe dovuto esserlo nella misura del 12,5% così come previsto dall'art. 42, comma 4, d.P.R. n. 917/1986 per i vecchi iscritti alla previdenza integrativa (somme derivanti da contratti di assicurazione o capitalizzazione) e non quella del 28,52% applicata dall'Amministrazione. Prima la CTP e poi la CTR hanno ritenuto applicabile l'imposta sostitutiva del 12,50%.

Ora sarà la Cassazione, con la sua disamina, a pronunciarsi nel merito della questione. Innanzitutto i Giudici ricordano che l'oggetto di tale controversia è stato già risolto dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 13642/2011, le quali hanno affermato che:

"le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124/1993, ad un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario:

  • per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 la prestazione è soggetta al regime di tassazione separata di cui agli artt. 16 e 17 del d.P.R. n. 917/1986 solo per quanto riguarda la "sorte capitale" corrispondente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. "rendimento" si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dall'art. 6, L. n. 482/1985;
  • per gli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16 e 17 del d.P.R. n. 917/1986.

Nel caso di specie le prestazioni – fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti – sono composte da una "sorte capitale" (accantonamenti imputabili ai contributi versati dal datore di lavoro) e da un "rendimento netto" (equiparabili al rendimento delle assicurazioni sulla vita) a cui si applica la tassazione in misura del 12,5%.

Alla luce di tale considerazione i Giudici rilevano che il meccanismo impositivo di cui all'art. 6 della L. 482/1986 si applica ai contribuenti, che come nel caso di specie, sono iscritti al fondo di previdenza complementare aziendale da epoca antecedente all'entrata in vigore del D.lgs. n. 124/1993. Nel caso di specie non è stata compiuta nessuna distinzione tra i contributi versati e le somme liquidate a titolo di rendimento ex art. 6 cit., giustificandosi solo rispetto a quest'ultimo rendimento l'affermata tassazione al 12,5%.

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