Plurimi atti d'acquisto senza trasferimento di residenza: nessuna agevolazione "prima casa"

La Redazione
13 Luglio 2016

Ancora una volta la Corte di Cassazione ha risolto una controversia sorta in merito alle agevolazioni prima casa. I Giudici, con la sentenza n. 13958/2016, hanno confermato che il contribuente deve fornire la prova che l'acquisto sia seguito dall'effettiva realizzazione della destinazione ad abitazione propria degli immobili acquistati nelle singole transazioni.

Conviene fare pochi passaggi di abitazione, se si vuole godere del beneficio prima casa. Se in meno di un anno il contribuente vende l'abitazione per comprare un'altra e si stabilisce in una terza, perde l'agevolazione se non dimostra di aver trasferito la sua residenza nella seconda casa. Lo spiegano i Giudici della Corte di Cassazione con la sentenza 8 luglio 2016, n. 13958.

Nella fattispecie, una contribuente aveva effettuato plurimi atti di acquisto chiedendo di poter usufruire del beneficio prima casa; si era però dimenticata di trasferire la sua residenza nella seconda delle abitazioni acquistate.

La Cassazione è chiara: in coerenza con le sue finalità, l'agevolazione in esame non intende avvantaggiare meri “progetti di future (ed eventuali) sistemazioni abitative”, ma attuali e concrete utilizzazioni degli immobili acquistati come abitazioni da parte di acquirenti. “Ciò induce a ritenere – specificano dalla Corte – consolidando l'indirizzo ivi espresso, che, in caso di successivi atti di vendita dell'immobile e riacquisto entro l'anno di altro immobile, affinché il contribuente possa mantenere l'agevolazione, occorre che egli fornisca la prova che l'acquisto sia seguito dall'effettiva realizzazione della destinazione ad abitazione propria degli immobili acquistati nelle singole transazioni, in virtù del concreto trasferimento della residenza anagrafica nell'unità abitativa correlata”. In tal senso, i giudici hanno respinto il ricorso della contribuente.

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