Rassegna di giurisprudenza di legittimità - giugno 2016
18 Luglio 2016
GIURISDIZIONE E COMPETENZA Cass. civ., sez. VI-T, 27 giugno 2016 n. 13228 Il Giudice tributario innanzi al quale sia stata impugnato un provvedimento di fermo di beni mobili registrati, ai sensi dell'art. 86, d.P.R. n. 602/1973, deve accertare quale sia la natura – tributaria o non tributaria – dei crediti posti a fondamento del provvedimento in questione, trattenendo, nel primo caso, la causa presso di sé, interamente o parzialmente (se il provvedimento faccia riferimento a crediti in parte di natura tributaria e in parte di natura non tributaria), per la decisione del merito e rimettendo, nel secondo caso, interamente o parzialmente, la causa innanzi al giudice ordinario, in applicazione del principio della translatio iudicii.
PROFESSIONISTI - LIMITI COMPETENZA Cass. civ., sez. III, 23 giugno 2016, n. 13007 Il dovere di diligenza impone al commercialista di fornire tutte le informazioni utili al cliente, dunque non solo quelle che rientrano nella sua competenza professionale, ma anche, tenuto conto della portata dell'incarico, di individuare le questioni esterne a tale ambito: dunque, di individuare le questioni che esulano da detto ambito; perciò, di informare il cliente dei limiti della propria competenza e di fornirgli tutti i dati ed elementi comunque nella sua conoscenza che possano consentire al cliente di adottare autonome decisioni, compresa quella di rivolgersi ad altro professionista competente.
IMPOSTE DIRETTE - IMPOSTA DI REGISTRO Cass. civ., sez. trib., 21 giugno 2016, n. 12755 Il notaio che ha rogato l'atto sottoposto a registrazione non è legittimato a chiedere il rimborso dell'imposta di cui si assuma l'indebito pagamento. Più precisamente è coinvolto nel'imposizione come pubblico ufficiale e come tale obbligato a richiedere la registrazione dell'atto traslativo conclusosi tra le parti; egli risulta dunque, estraneo al presupposto impositivo, che concerne unicamente le parti contraenti (in quanto aventi capacità contributiva).
MISURE CAUTELARI - FERMO AMMINISTRATIVO Cass. civ., sez. III, 16 giugno 2016, n. 12413 L'ente per la riscossione non deve risarcire il cittadino che abbia subito un fermo amministrativo, neppure nel caso in cui questo risulti illegittimo: il danno non patrimoniale, pur lamentato per la lesione di diritti inviolabili della persona (come tali costituzionalmente protetti), non è risarcibile qualora risulti inquadrabile nello svolgimento della quotidianità della vita e si traduca in meri disagi, fastidi o ansie costituenti conseguenza non gravi e non suscettibili di essere monetizzate perché bagatellari.
SOCIETA' CONSORTILI Cass. civ., sez.un., 14 giugno 2016, n. 12190 Cass. civ., sez.un., 14 giugno 2016, n. 12191 La causa consortile non è ostativa allo svolgimento, da parte della società consortile, di una distinta attività commerciale con scopo di lucro. Costituisce questione di merito l'accertamento in ordine ai rapporti intercorsi tra la società consortile e la consorziata nell'assegnazione dei lavori o servizi ai singoli consorziati e nella esecuzione delle commesse. Nel caso di differenza tra quanto fatturato dalla società consortile al terzo committente e quanto alla prima fatturato dai consorziato, nel rispetto dei principi certezza, effettività, inerenza e competenza, costituisce onere del consorziato fornire la prova che tale differenza non sia costituita da ricavi, o che la stessa corrisponda a provvigioni o servizi resi dal consorzio al terzo.
FONDI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI Cass. civ., sez. trib., 10 giugno 2016, n. 11941 I fondi previdenziali integrativi, possono essere tassate in maniera analoga al trattamento di fine rapporto "esclusivamente le somme liquidate a titolo di capitale", in quanto originano dai contributi versati e che trovano dunque la loro causa nel rapporto di lavoro trattandosi di redditi comunque dipendenti da quel rapporto, mentre alle somme residue, c.d. "rendimento di polizza", si deve applicare la tassazione nella misura del 12,50% ai sensi dell'art. 6 del L. 482/1985.
DOPPIA IMPOSIZIONE Cass. civ., sez. trib., 8 giugno 2016, n. 11728 Il contribuente che voglia evitare il fenomeno della doppia imposizione può farlo con la richiesta di restituzione della maggior imposta, la quale è proponibile, nei limiti ordinari della prescrizione ex art. 2935 c.c., a far data dal formarsi del giudicato sulla legittimità del recupero dei costi in relazione alla annualità non di competenza.
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