Mancato trasferimento della residenza e requisiti per la causa di forza maggiore
13 Luglio 2017
In tema di agevolazioni prima casa, la Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 17225/2017, ha confermato che i benefici fiscali previsti per la "prima casa" possono essere mantenuti nei casi in cui il trasferimento della residenza nel comune ove è ubicato l'immobile non sia tempestivo per causa - sopravvenuta, imprevedibile e non addebitabile al contribuente - di forza maggiore, istituito il cui ambito applicativo non è limitato alle sole obbligazioni. Nel caso di specie veniva contestato da parte dei contribuenti la revoca dei benefici "prima casa" per un immobile che non aveva visto il trasferimento di residenza entro i 18 mesi successivi, questo perchè i soggetti avevano provato le loro gravi patologie e, sia pure con elementi indiziari, l'impossibilità di dare corso al trasferimento della residenza nel termine di legge, ritenendo integrato il requisito della forza maggiore ("la quale non chiede l'insorgenza sopravvenuta delle patologie, ma l'imponderabile ingravescenza della situazione clinica, sostanzialmente impeditiva rispetto all'attuazione dell'impegno al trasferimento della residenza nel termine di diciotto mesi").
L'Amministrazione dal canto suo ritiene che le condizioni di salute dei contribuenti non integrano gli estremi per la configurabilità di una causa di forza maggiore, da intendersi come "impedimento oggettivo sopraggiunto non prevedibile e tale da non poter esser evitato".
Ora, i Giudici entrando nel merito della questione ritengono di dover ritenere valide le eccezioni sollevate dalla ricorrente Amministrazione, ricordando un precedente (cfr. Cass. civ. n. 2202/2014): "il trasferimento della residenza è un comportamento del debitore, nella relativa valutazione va, quindi, tenuto conto della sopravvenienza di un caso di forza maggiore, e cioè di un ostacolo all'adempimento dell'obbligazione, caratterizzato dalla non imputabilità alla parte obbligata, e dall'inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento, essendo, per contro, irrilevanti le motivazioni soggettive relative al mancato trasferimento della residenza nel comune in cui è ubicato l'immobile".
Nel caso preso in esame c'è una mancanza, ovvero difetta il presupposto della posteriorità ed imprevedibilità dell'impedimento (rispetto all'atto), l'età avanzata e soprattutto le precarie condizioni di salute degli acquirenti erano presenti già al momento del rogito.
Per tali motivi il ricorso viene accolto e viene rigettato l'originario dei contribuenti. |