La delega di firma senza il nome del delegato è nulla
13 Luglio 2017
La delega di firma senza il nome del delegato è nulla. Lo ripete ancora una volta la Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 12 luglio 2017, n. 17196, con la quale la Suprema Corte ha accolto il ricorso presentato da una contribuente avverso un avviso di accertamento, eccependo dei vizi della delega di firma.
Secondo la Corte, la delega cosiddetta “in bianco” non consente al contribuente di poter verificare la ricorrenza dei poteri in capo al sottoscrittore, indicando solamente la generica qualifica del personale delegato. Per dirla come i giudici romani, “la delega di firma o di funzioni […] deve necessariamente indicare il nominativo del delegato, pena la sua nullità, che determina, a sua volta, quella dell'atto impositivo, sicché non può consistere in un ordine di servizio in bianco, che si limiti ad indicare la sola qualifica professionale del delegato senza consentire al contribuente di verificare agevolmente la ricorrenza dei poteri in capo al sottoscrittore”.
Inoltre, i giudici hanno affermato che l'Agenzia delle Entrate ha l'onere di dimostrare il corretto esercizio del potere esecutivo da parte del sottoscrittore o la presenza di eventuale delega, trattandosi infatti di un documento che, se esistente, è già in possesso dell'amministrazione finanziaria; e, inoltre, “la distribuzione dell'onere della prova non può subire eccezioni”. Pertanto, la Cassazione ha accolto il ricorso e cassato la sentenza della Corte d'Appello. |