Classamento di immobili e obbligo di motivazione
09 Settembre 2015
In materia di classamento di immobili, l'obbligatoria motivazione dell'atto impositivo (ai sensi del principio generale di cui all'art. 7, Statuto del contribuente) non può limitarsi a contenere l'indicazione della consistenza, della categoria e della classe attribuita dall'ufficio all'immobile, ma deve chiaramente specificare a pena di nullità a quale presupposto la modifica di classamento debba essere associata (cfr. Cass. civ., sez. trib., 30 luglio 2014, n. 17322). Una motivazione meno specifica può essere prevista con riferimento a fabbricati di categoria D sottoposti a procedura DOCFA, giacché il suo contenuto è conoscibile e conosciuto da parte del contribuente; in tal caso l'Ufficio deve ad ogni modo fornire quantomeno gli elementi che spieghino perché la richiesta avanzata dal contribuente è stata disattesa (così Cass. civ., sez. VI-T, 13 febbraio 2014, n. 3394). |