Classamento di immobili e obbligo di motivazione

La Redazione
09 Settembre 2015

In materia di classamento di immobili, l'obbligatoria motivazione dell'atto impositivo non può limitarsi a contenere l'indicazione della consistenza, della categoria e della classe attribuita dall'ufficio all'immobile.

In materia di classamento di immobili, l'obbligatoria motivazione dell'atto impositivo (ai sensi del principio generale di cui all'art. 7, Statuto del contribuente) non può limitarsi a contenere l'indicazione della consistenza, della categoria e della classe attribuita dall'ufficio all'immobile, ma deve chiaramente specificare a pena di nullità a quale presupposto la modifica di classamento debba essere associata (cfr. Cass. civ., sez. trib., 30 luglio 2014, n. 17322). Una motivazione meno specifica può essere prevista con riferimento a fabbricati di categoria D sottoposti a procedura DOCFA, giacché il suo contenuto è conoscibile e conosciuto da parte del contribuente; in tal caso l'Ufficio deve ad ogni modo fornire quantomeno gli elementi che spieghino perché la richiesta avanzata dal contribuente è stata disattesa (così Cass. civ., sez. VI-T, 13 febbraio 2014, n. 3394).

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