Medici convenzionati con il SSN: segretaria ed attrezzature non determinano l'IRAP
13 Settembre 2017
La presenza di una segretaria part-time non influisce sull'attività di medico svolta dal contribuente, in quanto ha funzioni diverse da quelle prettamente mediche e, quindi, non può sostenersi che collabori con mansioni mediche o paramediche, facendo sì che integri quel requisito dell'autonoma organizzazione necessario affinchè il contribuente debba essere soggetto passivo ai fini IRAP.
Soggettività che è esclusa anche in presenza della disponibilità, da parte del medico convenzionato con il SSN, di uno studio dotato delle attrezzature indicate nell'art. 22 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con d.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, essendo tali attrezzature obbligatorie ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integrando, pertanto, tale disponibilità il requisito dell'autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo dell'IRAP. |