Regime del margine: l'onere della prova è del rivenditore

La Redazione
13 Settembre 2017

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 21105/2017, hanno sancito che in tema di IVA, per il c.d. regime del margine, è richiesto al rivenditore lo svolgimento di un controllo con i dati in suo possesso affinché possa individuare i precedenti intestatari del veicolo e accertare in via presuntiva, se l'IVA sia già stata assolta a monte da altri nella catena di fornitura senza possibilità di detrazione.

Le Sezioni Unite sono state chiamate a dirimere una questione concernete l'ambito e l'estensione dell'onere della prova e dei connessi doveri di diligenza gravanti sul contribuente che intenda fruire del regime del margine.

Con la sentenza n. 21105/2017, i Supremi Giudici hanno enunciato il seguente principio di diritto: "in tema di IVA, il c.d. regime del margine (previsto dall'art. 36 del D.L. n. 41/1995 e dagli artt. da 311 a 325 Direttiva 2006/112/CE) per le cessioni, da parte di rivenditori, di beni d'occasione, di oggetti d'arte, da collezione o di antiquariato, costituisce un regime d'imposizione speciale, facoltativo e derogatorio, in favore del contribuente, del sistema normale dell'IVA: ne consegue che la sua disciplina va interpretata restrittivamente e applicata in termini rigorosi, nei limiti di quanto necessario al raggiungimento dello scopo dell'istituto".

Il caso specifico vedeva l'Agenzia delle Entrate contestare l'applicazione del regime del margine per una molteplicità di operazioni di compravendita di veicoli usati da parte di una società italiana rivenditrice. A sua volta, quest'ultima aveva acquistato i veicoli da un'altra società italiana che risultava cessionaria di società cedenti Ue per i mezzi di trasporto in questione.

Dal punto di vista dell'Agenzia delle Entrate la società rivenditrice italiana aveva acquistato i veicoli da proprietari che esercitavano attività di autonoleggio e di leasing, dunque, da soggetti passivi ai quali spettava il diritto alla detrazione dell'IVA assolta. Per questi motivi, secondo l'Amministrazione, non era applicabile il regime speciale del margine alle cessioni effettuate dal rivenditore italiano.

Dall'altra prospettiva, invece, la società rivenditrice sosteneva che l'assoggettamento delle precedenti cessioni al regime citato (da parte dei cessionari Ue) risultava dai libretti di circolazione e dalle fatture e quindi ciò era sufficiente affinché tale circostanza escludesse qualsiasi responsabilità della società italiana.

Una piccola nota chiarificatrice è che come noto il regime permette di evitare il fenomeno di doppia imposizione che potrebbe sorgere qualora fosse assoggettato all'imposta l'intero prezzo di vendita comprensivo dell'IVA già assolta in via definitiva (si pensi al soggetto passivo rivenditore che abbia acquistato il bene da un privato consumatore).

Proseguendo nella disamina dei Supremi Giudici, viene dichiarato con riferimento alla compravendita di veicoli usati che, il cessionario, al quale l'Amministrazione finanziaria contesti, in base ad elementi oggettivi e specifici, tale fruizione, deve provare la propria buona fede, cioè di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto – secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità – al fine di essere coinvolto in una tale situazione, in presenza di indizi idonei a farne insorgere il sospetto.

È perciò richiesto al rivenditore di svolgere un controllo con i dati in suo possesso affinché possa individuare i precedenti intestatari del veicolo e accertare in via presuntiva, se l'IVA sia già stata assolta a monte da altri nella catena di fornitura senza possibilità di detrazione.

L'esito del controllo può portare perciò ad una presunzione circa l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA assolta a monte che comporta l'inapplicabilità del regime del margine.

Le Sezioni Unite hanno richiamato un'importante pronuncia emessa dalla Corte di Giustizia Europea del 18 maggio scorso (causa C-624/15), secondo cui "non è contrario al diritto dell'Unione esigere che un operatore agisca in buona fede e adotti tutte le misure che gli si possono ragionevolmente chiedere al fine di assicurarsi che l'operazione non lo conduca alla partecipazione ad un'evasione, ma qualora ciò egli abbia fatto, come non può essergli negato il diritto all'esenzione o alla detrazione, così non può essergli precluso il diritto di applicare il regime del margine".

Così anche le Sezioni Unite nel 2015 con sentenza n. 24823 hanno affermato che: qualora l'Amministrazione tributaria ritenga che il contribuente abbia indebitamente fruito del regime del margine, deve contestare (già prima dell'adozione del provvedimento impositivo) l'esistenza dei presupposti oggettivi o soggettivi, adducendo elementi specifici e concreti e non, quindi, generici.

Alla luce di quanto ciò si è delineato, le Sezioni Unite concludono sostenendo che l'onere della prova sul regime del margine per la compravendita di veicoli usati è lasciato al rivenditore.

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