Continuità dell'attività e reddito “consistente” non sono sufficienti per far pagare l’IRAP

La Redazione
13 Ottobre 2015

Accolto il ricorso di un commercialista che chiedeva il rimborso dell'IRAP rifiutato precedentemente dall'Agenzia delle Entrate, il presupposto dell'imposta può essere escluso quando il risultato economico trovi ragione nella autorganizzazione del professionista, o quando l'organizzazione abbia incidenza marginale e non richieda necessità di coordinamento.

Svolgere la propria attività con continuità e per giunta con un reddito “consistente” non sono motivi sufficienti per far pagare l'IRAP al professionista autorganizzato. La Cassazione, con l'ordinanza del 9 ottobre 2015, n. 20359 è tornata sul tema dell'autorganizzazione e sul versamento dell'IRAP, accogliendo il ricorso di un commercialista che aveva presentato domanda per il rimborso dell'imposta, ottenendo il rifiuto da parte dell'Erario.

La CTR aveva motivato il suo giudizio affermando che “ciò che conta ai fini dell'imposizione non è la consistenza dell'organizzazione, la quale […] a seconda delle scelte può essere formata solo dal professionista con dotazione dei mezzi minimi usuali ovvero da un'associazione o società di professionisti dotati di grandi mezzi e di relativo personale, bensì l'autonomia dell'organizzazione, intesa come propria organizzazione in cui si sviluppi un'attività indipendente”. E tuttavia il contribuente, svolgendo la sua attività con continuità, mediante esclusiva organizzazione e con reddito consistente, realizzava “sicuramente” il presupposto sopra espresso.

I Giudici hanno dovuto sottolineare che l'esito dell'appello poneva la nozione di autonoma organizzazione ai fini del pagamento IRAP: in tal senso, hanno affermato che “In tema di IRAP, è soggetto passivo dell'imposta chi si avvalga, nell'esercizio di attività di lavoro autonomo, di una struttura organizzata in un complesso di fattori che per numero, importanza e valore economico siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al suo know-how”. In sostanza, il presupposto dell'imposta può essere escluso – a detta dei supremi Giudici – quando il risultato economico trovi ragione esclusivamente nella autorganizzazione del professionista, o quando l'organizzazione da questi predisposta “abbia incidenza marginale e non richieda necessità di coordinamento”. Un ulteriore chiarimento è fornito dalla chiusa, laddove i giudici, ricordando come la CTR non si sia adattata a tali principi, hanno sottolineato come non sia sufficiente che il lavoratore autonomo sia responsabile dell'organizzazione della propria attività, quanto piuttosto che impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio della stessa (o che si avvalga del lavoro altrui in modo non occasionale).

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