Estratto di ruolo impugnabile anche senza atto prodromico
13 Ottobre 2016
Il ricorso avverso l'estratto di ruolo, anche in assenza dell'atto prodromico, è legittimo. Lo conferma la Corte di Cassazione, nell'ordinanza del 12 ottobre 2016, n. 20611, riformulando il precedente giudizio di appello, con il quale la CTR aveva sostanzialmente dichiarato inammissibile l'impugnazione del ruolo in quanto ritenuto “atto interno all'amministrazione”.
Tale tesi della Commissione Regionale era errata, secondo la Cassazione. Spiegano dalla Corte che recentemente, sulla res controversa, sono intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte: i giudici hanno stabilito il principio secondo il quale “il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell'invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; […] l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato […] non costituisc[e] l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non esclud[e] la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione”.
Non attenendosi a tale principio, dunque, il giudice di appello ha errato, motivo per cui la sentenza di secondo grado è stata cassata, in accoglimento del ricorso del contribuente. |