Ravvedimento operoso: il calcolo delle sanzioni spiegato dalle Entrate

La Redazione
13 Ottobre 2016

L'Agenzia delle Entrate ha diffuso nella giornata di ieri una Circolare illustrativa che spiega nel dettaglio le riduzioni sanzionatorie previste dall'istituto del ravvedimento operoso.

L'Agenzia delle Entrate punta sul nuovo istituto del ravvedimento e pubblica una Circolare, la n. 42/E, che illustra come e quando sfruttare gli sconti sanzionatori previsti dall'istituto, coordinando le novità recate dalla Stabilità 2015 (che ha riscritto la disciplina del ravvedimento di cui all'art. 13 D.Lgs. n. 472/97) con quelle introdotte dal D.Lgs. n. 158/2015 (cd. “Decreto Sanzioni” che ha riformulato l'intero sistema sanzionatorio tributario).

In particolare, il documento di prassi, diffuso nel primo pomeriggio di ieri, prende in analisi le due ipotesi più frequenti che possono essere regolarizzate tramite il ravvedimento operoso, la commissione di errori o omissioni nelle dichiarazioni e la presentazione tardiva delle medesime, e, per entrambi i casi, illustra le relative conseguenze a seconda che l'errore venga corretto prima o dopo il termine di 90 giorni dalla scadenza.

Cominciando dagli errori regolarizzati entro 90 giorni, la Circolare evidenzia come, in ipotesi di dichiarazione integrativa o sostitutiva, la riduzione sanzionatoria cambi a seconda che il tipo di errore sia o meno rilevabile in sede di controllo automatizzato o formale. Nel primo caso, infatti, la sanzione applicabile è quella che punisce l'omesso versamento, pari al 30% di ogni importo non versato, che, con il ravvedimento, potrà essere più o meno ridotta a seconda del momento in cui il contribuente si ravvede. In ogni caso non trova più applicazione la sanzione fissa di 250 euro. In caso, invece, di errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, la sanzione prevista è quella fissata dall'art. 8, D.Lgs. n. 471/1997 in caso di “violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni”. A titolo di esempio, la Circolare ipotizza la commissione di una delle violazioni di cui al comma 1 del citato art. 8 (dichiarazioni non redatte in conformità al modello approvato dalle Entrate ovvero che non riportano in maniera esatta e completa i dati rilevanti per l'individuazione del contribuente o per la determinazione del tributo), dando indicazioni sulle conseguenze sanzionatorie: “il contribuente dovrà pagare, ad esempio, la sanzione di 250 euro, che in caso di ravvedimento viene ridotta a 1/9 (quindi a 27,78 euro) e quella per omesso versamento, se dovuto, in misura ridotta a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione della sanzione. In passato a questo tipo di violazioni si applicava la sanzione prevista per la presentazione di dichiarazione tardiva”. In caso, invece, di dichiarazione tardiva, ovvero presentata non oltre 90 giorni dalla scadenza, la sanzione da applicare è quella fissa, pari a 250 euro, prevista per l'omissione della dichiarazione in assenza di debito d'imposta, riducibile, se ci si ravvede, a 25 euro (1/10). “Se alla tardività della dichiarazione – aggiungono le Entrate - si accompagna un carente o tardivo versamento del tributo si applica, inoltre, la sanzione per omesso versamento, ridotta a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione della sanzione”.

Anche per quanto concerne gli errori corretti oltre 90 giorni dalla scadenza, occorre distinguere, sul piano sanzionatorio, se si tratta di errori rilevabili o meno durante il controllo automatizzato o formale. Se rilevabili, la sanzione applicata è quella prevista in caso di omesso versamento, pari al 30% di ogni importo non versato, riducibile, in caso di ravvedimento, a seconda del momento in cui è stata regolarizzata. Se invece si correggono errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, la sanzione è pari al 90% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato, ovvero, in caso di irregolarità senza imposta dovuta (e non di infedeltà dichiarativa) è quella prevista dal citato articolo 8 anche se scaduti i 90 giorni. “In entrambi i casi, con il ravvedimento si applica una riduzione della sanzione che varia a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione della stessa. Infine, l'Agenzia ribadisce che oltre i 90 giorni dalla scadenza non è possibile sanare con il ravvedimento il caso dell'omessa dichiarazione, anche quando la stessa è inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo”.

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