Assoggettabilità IVA: la CGUE ne delimita i confini per le società semplici

La Redazione
13 Ottobre 2016

La Corte di Giustizia Europea, con la causa depositata ieri ha chiarito alcuni punti circa la soggezione all'IVA di alcuni società semplici, oltreché chiarire che non ostano alla possibilità di negare l'applicazione del regime comune forfettario per i produttori agricoli, previsto dagli artt. 25 della sesta direttiva 77/388 e dall'art. 296 della direttiva IVA, a diverse società semplici, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale.

Con la sentenza depositata ieri, relativa alla causa C-140/15, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato che vanno considerate imprese indipendenti assoggettate all'imposta sul valore aggiunto diverse società semplici; tra queste rientrano:

  • quelle che si presentano in quanto tali autonomamente nei confronti dei loro fornitori, delle autorità pubbliche e, entro certi limiti, dei loro clienti;
  • ciascuna delle quali conduce la propria produzione utilizzando essenzialmente i propri strumenti di produzione;
  • quelle che commercializzano gran parte dei loro prodotti utilizzando un marchio comune attraverso l'intermediazione di una società di capitali, le cui quote sono detenute dai membri di tali società semplici nonché da altri membri della famiglia interessata.

Le domande di pronuncia pregiudiziale, oggetto della suindicata controversia, vertono sull'interpretazione della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio e della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

La domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra i soci di tre società semplici attive nel settore vinicolo, e il Finanzamt Waldviertel (amministrazione fiscale di Waldviertel, Austria) per quanto riguarda, da un lato, la determinazione della qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e, dall'altro, il rifiuto di applicare a tali società semplici il regime comune forfettario per i produttori agricoli.

La Corte ha inoltre precisato che, l'art. 25 della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2004/66, e l'art. 296 della direttiva IVA devono essere interpretati nel senso che non ostano alla possibilità di negare l'applicazione del regime comune forfettario per i produttori agricoli, previsto in tali articoli, a diverse società semplici, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale.

Nel caso in cui il regime comune forfettario per i produttori agricoli dovesse essere escluso, prosegue la CGUE, in linea di principio, per società semplici come quelle oggetto della succitata controversia, tale esclusione sarebbe applicabile al periodo precedente la data in cui è stata effettuata la valutazione sulla quale è fondata la suddetta esclusione, a condizione che la suddetta valutazione intervenga entro il termine di prescrizione dell'azione dell'Amministrazione fiscale e che i suoi effetti non retroagiscano a una data precedente rispetto a quella in cui si sono verificati gli elementi di diritto e di fatto sui quali è fondata la valutazione stessa.

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