Notifica degli atti processuali nel caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia

La Redazione
14 Ottobre 2016

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 20707/2016, ha ricordato che in tema di notificazione nel procedimento di accertamento dell'imposta, la speciale forma di notificazione prevista dall'art. 140 c.p.c. è consentita soltanto quando non sia possibile la notificazione ai sensi degli artt. 138 e 139 c.p.c..

Nel procedimento di accertamento dell'imposta la speciale forma di notificazione, prevista dall'art. 140 c.p.c., è consentita soltanto quando non sia possibile la notificazione ai sensi degli artt. 138 e 139 c.p.c., e cioè quando:

  • sia impossibile eseguire la consegna dell'atto a mani proprie del destinatario nei luoghi nei quali la legge presume che egli possa essere reperito, e quando nei suddetti luoghi manchino o non si rinvengano le persone che la norma considera idonee a garantire la trasmissione dell'atto (relazione con il destinatario);
  • l'impossibilità di eseguire la notificazione nei luoghi e secondo le modalità dei suddetti articoli deve risultare dalla relata dell'organo notificante, non potendo desumersi per implicito dalla forma di notificazione ex art. 140 c.p.c.

Nel caso esaminato dai giudici di legittimità la cartella venne notificata a mani di terzi senza che però fosse stata data la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata di avvenuta notificazione, la CTR ha erroneamente applicato il disposto dell'art. 140 c.p.c. in quanto non attinente alla fattispecie.

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