Dichiarazione erronea? per la Cassazione si può rettificare

La Redazione
13 Novembre 2015

La Cassazione, con sentenza n. 23052/2015, ha stabilito che qualsiasi errore presente nella dichiarazione può essere emendato in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi.

Qualsiasi errore contenuto in dichiarazione è emendabile. È questa la posizione dei Giudici della Cassazione nella sentenza dell'11 novembre 2015, n. 23052.

Una S.r.l. aveva impugnato la cartella di pagamento emessa dall'Agenzia per il recupero dell'IRES, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione Modello Unico, nel quale era indicata una perdita che, per l'Ufficio, non trovava riscontro in quanto indicato nel quadro RS. Secondo la società, le perdite indicate per il 2004 traevano origine dalla dichiarazione dell'anno di imposta 2002, così come da integrazione presentata nel 2005 nella quale si indicavano perdite riportabili senza limiti di tempo. Sostenendo che la variazione del contribuente modificava il risultato reddituale dell'impresa, la CTR aveva respinto il ricorso della società.

La Corte ha ricordato come sia possibile emendare qualsiasi errore, di fatto o di diritto, contenuto in una dichiarazione resa dal contribuente all'Amministrazione fiscale, anche se non rilevabile dalla stessa dichiarazione. “Ciò – spiegano i Giudici – per l'impossibilità di assoggettare il dichiarante ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico, in conformità con i principi costituzionali della capacità contributiva e della oggettiva correttezza dell'azione amministrativa”.

Inoltre, secondo il pensiero dei Supremi Giudici, è la natura stessa della dichiarazione che deve essere valutata: essa infatti “non si configura quale atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza o di giudizio, modificabile in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti”.

Ora, nel caso in esame non era in discussione un credito di imposta utilizzato in compensazione: la dichiarazione integrativa modificava in aumento l'ammontare della perdita registrata nell'anno di imposta, “onde riportarla in diminuzione nei periodi successivi, non oltre il quinto, nell'esercizio legittimo della facoltà attribuita al contribuente dagli artt. 84 e 102 del T.U.I.R.”. Si tratta di una facoltà che, contrariamente da quanto era stato sostenuto nella sentenza impugnata, non trova preclusioni nel testo normativo per effetto del mancato computo della perdita medesima. In virtù di queste ragioni, la Cassazione ha accolto il ricorso della contribuente.

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