È valida la controversia instaurata autonomamente dall'amministratore delegato contro il Fisco

La Redazione
13 Dicembre 2016

La Cassazione, con la sentenza n. 25085/2016, ha affermato che il Consiglio di Amministrazione della S.r.l. può attribuire ad un consigliere delegato competenze tali da permettergli di instaurare la controversia contro il Fisco in autonomia.

Il Consiglio di Amministrazione della S.r.l. può attribuire ad un consigliere delegato competenze tali da permettergli di instaurare la controversia contro il Fisco in autonomia. Lo affermano i Giudici della Cassazione, con la lunga sentenza del 7 dicembre 2016, n. 25085, con la quale hanno accolto il ricorso di una società.

Il ricorso verteva sulla ritenuta inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio proposto avverso l'avviso di accertamento con il quale l'ufficio delle Entrate aveva rideterminato il maggior reddito d'impresa ai fini IVA, IRPEG ed IRAP – in quanto sottoscritto da un soggetto non legittimato a rappresentare all'esterno la società.

I giudici della Suprema Corte hanno affermato il seguente principio di diritto: “la norma statutaria della società a responsabilità limitata, costituita in data anteriore al 1° gennaio 2004, che prevede la facoltà del Consiglio di Amministrazione di delegare le proprie attribuzioni – ad eccezione di quelle riservate ex lege esclusivamente all'organo consiliare – ai singoli consiglieri delegati, con esercizio disgiuntivo dei poteri, non si pone in contrasto con norme imperative e precipuamente con l'art. 2475, comma 3, c.c. […] non imponendo la predetta norma […] l'applicazione inderogabile del principio di collegialità, attesa la natura supplettiva che rivestono le disposizioni in questione rispetto ad eventuali diverse disposizioni dettate in materia dall'atto costitutivo, non comportando, peraltro, la disposizione statutaria in questione un impedimento alla concorrente legittimazione del Consiglio di Amministrazione all'esercizio dei poteri di gestione dell'impresa, in considerazione dei poteri informativi, di intervento direttivo e di valutazione, nonché di avocazione e revoca […] allo stesso comunque spettanti in via preventiva, concomitante e successiva, rispetto alle attribuzioni delegate”.

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