La Stabilità 2016 introduce una nuova aliquota IVA agevolata

La Redazione
14 Gennaio 2016

La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto una nuova aliquota agevolata al 5% per le prestazioni a favore di anziani, inabili adulti, minori disadattati, persone migranti. In questo modo le aliquote diventano quattro: una ordinaria e tre ridotte.

Dal 2016 abbiamo quattro tipi diversi di aliquote IVA. Una “standard” e tre ridotte, contro i dettami dell'UE. La Legge n. 208/2015, intervenendo sull'art. 16 del D.P.R. 633/1972, in materia di IVA, ha infatti stabilito che l'imposta ordinaria sarà del 22%, ma sussisteranno anche le aliquote del 4, del 5 e del 10%. La novità, inserita nel comma 960 dell'articolo unico della legge, riguarda la nuova aliquota al 5%: essa è stabilita per le prestazioni rese in favore di anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo. L'IVA agevolata al 5% è estesa anche a tutte le prestazioni socio-sanitarie rese dalle cooperative sociali ai soggetti indicati dalla legge.

Introducendo una sezione ulteriore nella tabella A in allegato al D.P.R. 633/72 (la parte II-bis) il legislatore stabilisce quali soggetti potranno usufruire dell'aliquota agevolata, a partire dal 1° gennaio 2016, abrogando inoltre il comma 331 della Legge n. 296/2006 (in esso si consentiva alle cooperative sociali di poter scegliere l'assimilazione alle Onlus per alcune operazioni).

Nonostante l'indubbio aiuto che questa aliquota agevolata apporta alle coop sociali, da più parti sorge il dubbio sulla reale portata di questa introduzione, poiché i Governi dei paesi UE sono molto limitati in materia di IVA da leggi comunitarie, potendo applicare una o al massimo due aliquote ridotte, in riferimento unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle categorie elencate nell'Allegato III della Direttiva 2006/112 (il vincolo di due aliquote ridotte è ivi espresso chiaramente, al primo comma dell'art. 98 di detta direttiva). Se le aliquote IVA ammesse dalla Direttiva UE sono dunque, al massimo, complessivamente tre (una ordinaria e due ridotte) vien da sé che la situazione che si è venuta a creare con la Stabilità 2016 è anomala, lasciando presagire una risposta da parte di Strasburgo.

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